Art. 5 — Contenuto dell'istanza
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L'istanza prevista dall'articolo 2 deve essere redatta in carta semplice e contenere, oltre alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed all'indicazione del processo cui si riferisce:
- a)l'indicazione delle generalita' dell'interessato e dei componenti la sua famiglia anagrafica;
- b)un'autocertificazione dell'interessato attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalita' indicate nell'articolo 3;
- c)l'impegno a comunicare entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, a far tempo dalla data di presentazione dell'istanza o della comunicazione precedente e fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, rilevanti ai fini della concessione del beneficio. All'istanza devono inoltre essere allegati:
- a)una dichiarazione indicante analiticamente, per ciascuno dei soggetti il cui reddito debba essere considerato ai sensi dell'articolo 3:
- 1)il numero del codice fiscale;
- 2)il reddito di lavoro;
- 3)i redditi diversi da quelli di lavoro, anche se esenti da IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva, di cui l'interessato abbia, direttamente o indirettamente, la libera disponibilita', o comunque il godimento;
- 4)i beni immobili e i beni mobili registrati in ordine ai quali l'interessato sia titolare di un diritto reale;
- b)copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o certificati modello 101 o 201 eventualmente presentati all'Amministrazione finanziaria dagli interessati ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, o, in difetto, una dichiarazione che attesti la mancata presentazione;
- c)un certificato di stato di famiglia dell'interessato rilasciato dall'ufficio di anagrafe del comune di ultima residenza. Se l'istante e' straniero, per i redditi prodotti all'estero e' sufficiente l'autocertificazione di cui alla lettera b) del comma 1, accompagnata da una attestazione dell'autorita' consolare competente dalla quale risulti che, per quanto a conoscenza della predetta autorita', la suddetta autocertificazione non e' mendace. Se l'interessato e' detenuto, internato per l'esecuzione di una misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero e' custodito in un luogo di cura, la documentazione prevista dai commi 2 e 3 puo' anche essere prodotta, entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato. Il giudice, ove le circostanze lo richiedano, puo' concedere agli interessati un termine non superiore a due mesi per la presentazione o la integrazione della documentazione prevista dai commi 2 e 3. La mancanza delle dichiarazioni, delle indicazioni e delle allegazioni previste dal presente articolo e' causa di inammissibilita' dell'istanza; tuttavia nei casi di cui ai commi 4 e 5 il giudice provvede egualmente sull'istanza ma il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e' revocato se non vengono osservati i termini stabiliti. La falsita' o le omissioni nell'autocertificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni o nelle comunicazioni previste dai commi 1 e 2 sono punite con le sanzioni previste dalle norme del titolo VII del libro secondo del codice penale; la condanna importa la decadenza prevista dall'articolo 10 e il recupero delle somme corrisposte dallo Stato a carico del responsabile.
Testo in vigore dal 6 agosto 1990 al 8 giugno 1995
