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L'istanza prevista dall'articolo 2 deve essere redatta in carta semplice e contenere, oltre alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed all'indicazione del processo cui si riferisce:

  • a)l'indicazione delle generalita' dell'interessato e dei componenti la sua famiglia anagrafica;
  • b)un'autocertificazione dell'interessato attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalita' indicate nell'articolo 3;
  • c)l'impegno a comunicare entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, a far tempo dalla data di presentazione dell'istanza o della comunicazione precedente e fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, rilevanti ai fini della concessione del beneficio. All'istanza devono inoltre essere allegati:
  • a)una dichiarazione indicante analiticamente, per ciascuno dei soggetti il cui reddito debba essere considerato ai sensi dell'articolo 3:
  • 1)il numero del codice fiscale;
  • 2)il reddito di lavoro;
  • 3)i redditi diversi da quelli di lavoro, anche se esenti da IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva, di cui l'interessato abbia, direttamente o indirettamente, la libera disponibilita', o comunque il godimento;
  • 4)i beni immobili e i beni mobili registrati in ordine ai quali l'interessato sia titolare di un diritto reale;
  • b)copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o certificati modello 101 o 201 eventualmente presentati all'Amministrazione finanziaria dagli interessati ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, o, in difetto, una dichiarazione che attesti la mancata presentazione;
  • c)un certificato di stato di famiglia dell'interessato rilasciato dall'ufficio di anagrafe del comune di ultima residenza. Se l'istante e' straniero, per i redditi prodotti all'estero e' sufficiente l'autocertificazione di cui alla lettera b) del comma 1, accompagnata da una attestazione dell'autorita' consolare competente dalla quale risulti che, per quanto a conoscenza della predetta autorita', la suddetta autocertificazione non e' mendace. 1 Se l'interessato e' detenuto, internato per l'esecuzione di una misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero e' custodito in un luogo di cura, la documentazione prevista dai commi 2 e 3 puo' anche essere prodotta, entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato. Il giudice, ove le circostanze lo richiedano, puo' concedere agli interessati un termine non superiore a due mesi per la presentazione o la integrazione della documentazione prevista dai commi 2 e 3. La mancanza delle dichiarazioni, delle indicazioni e delle allegazioni previste dal presente articolo e' causa di inammissibilita' dell'istanza; tuttavia nei casi di cui ai commi 4 e 5 il giudice provvede egualmente sull'istanza ma il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e' revocato se non vengono osservati i termini stabiliti. La falsita' o le omissioni nell'autocertificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni o nelle comunicazioni previste dai commi 1 e 2 sono punite con le sanzioni previste dalle norme del titolo VII del libro secondo del codice penale; la condanna importa la decadenza prevista dall'articolo 10 e il recupero delle somme corrisposte dallo Stato a carico del responsabile.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale, con sentenza 29 maggio-1 giugno 1995, n. 219 (in G.U. 1a s.s. 7/6/1995, n. 24) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale del comma 3 del presente art. 5 limitatamente alle parole "per quanto a conoscenza della predetta autorita'."

Testo in vigore dal 8 giugno 1995 al 5 maggio 2001

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 219/1995

    Ha colpito questo articolo
    1 giugno 1995

    Come già chiarito dalla Corte, l'operatività del principio di eguaglianza non è unidirezionalmente e necessariamente diretta ad estendere la portata di una disciplina più favorevole, evocata come 'tertium comparationis', ma può dispiegarsi anche nel senso di rimuovere l'ingiustificato privilegio di una disciplina di maggior favore rispetto a quella indicata a comparazione. (Sulla base di tale principio è stata rigettata l'eccezione di inammissibilità avanzata in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, sesto comma, e 5, terzo comma, l. 30 luglio 1990, n. 217). - S. n. 62/1994 e O. 401/1994. red.: A.M. Marini

    Art. 3 cost. · Art. 5 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti · Art. 1 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 246/1996

    Questione infondata
    12 luglio 1996

    Manifesta infondatezza della questione, in quanto - posto che il mancato assolvimento dell'onere di certificazione, attestante lo stato di bisogno, da parte del cittadino italiano che si renda latitante conduce egualmente alla revoca del beneficio dell'assistenza gratuita in giudizio - la norma censurata non da' luogo ad alcuna disparità di trattamento, sotto il profilo del diritto di difesa, tra cittadino italiano e straniero. red.: G. Leo

    Art. 10 cost. · Art. 24 cost. · Art. 444 c.p.p. · Art. 5 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1990-07-30;217~art5 · fonte su Normattiva