Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti

Art. 6 — Procedura per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 2001 al 5 maggio 2001. Leggi il testo vigente →

Nei dieci giorni successivi a quello in cui e' presentata o pervenuta l'istanza prevista dall'articolo 2, ovvero immediatamente se la stessa e' presentata in udienza, il giudice procedente o, nell'ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2, il giudice innanzi al quale pende il procedimento o il giudice competente a conoscere del merito ovvero il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato se procede la Corte di cassazione o dinanzi a detta Corte pende uno dei procedimenti di cui all'articolo 1, comma 2, ((sentito il pubblico ministero, esaminanti gli atti e i documenti da quest'ultimo prodotti, e)) verificata l'ammissibilita' dell'istanza, ammette l'interessato al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua dell'autocertificazione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio e' subordinata. Il provvedimento con il quale il giudice dichiara inammissibile l'istanza, ovvero concede o nega l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e' dato con decreto motivato che viene ((notificato al pubblico ministero e)) depositato nella cancelleria del giudice, con facolta' per l'interessato o per il suo difensore di estrarne copia; del deposito e' dato avviso all'interessato. Nei procedimenti penali, del decreto pronunciato in udienza e' data lettura ed esso e' inserito nel processo verbale. La lettura sostituisce l'avviso di deposito se l'interessato e' presente all'udienza. Fuori dei casi previsti dall'ultimo periodo del comma 1, se l'interessato e' detenuto, internato, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero e' custodito in un luogo di cura, la notificazione di copia del decreto e' eseguita a norma dell'articolo 156 del codice di procedura penale. Copia dell'istanza dell'interessato e del decreto previsto dal comma 1 nonche' le dichiarazioni e la documentazione allegate sono trasmesse, a mezzo posta e a cura della cancelleria del giudice procedente o, nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2, del giudice innanzi al quale pende il procedimento ovvero del giudice competente a conoscere del merito, all'intendente di finanza nell'ambito della cui competenza territoriale e' situato l'ufficio del predetto giudice. L'intendente di finanza verifica la esattezza, alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dall'articolo 5, dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonche' la compatibilita' dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria e puo' altresi' disporre che sia effettuata a cura della Guardia di finanza la verifica della posizione fiscale dell'istante e degli altri soggetti indicati nell'articolo 3. Se risulta che il beneficio e' stato erroneamente concesso, l'intendente di finanza richiede i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'articolo 10. Entro venti giorni da quello in cui ha ricevuto l'avviso di deposito di cui al comma 1 ovvero copia del decreto nei casi di cui al comma 2, l'interessato puo' proporre ricorso davanti al tribunale o alla corte d'appello ai quali appartiene il giudice che ha emesso il decreto di rigetto dell'istanza. Avverso i provvedimenti emessi dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura o dal pretore il ricorso e' proposto al tribunale nel cui circondario hanno sede. Il ricorso e' notificato ((al pubblico ministero e)) all'intendente di finanza che e' parte nel relativo procedimento. Il giudice provvede a norma dell'articolo 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794. L'ordinanza che decide sul ricorso e' notificata entro dieci giorni, a cura della cancelleria, ((al pubblico ministero,)) all'interessato e all'intendente di finanza, che nei venti giorni successivi a quello in cui e' avvenuta la notifica possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.

Testo in vigore dal 1 gennaio 2001 al 5 maggio 2001

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 54/2005

    Questione infondata
    28 gennaio 2005

    Sono manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 10 della legge 30 luglio 1990, n. 217, ora sostituiti dagli artt. 99 e 112 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui non prevedono, nel caso in cui sia stata disposta la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato - revoca disposta d’ufficio dal giudice a seguito dell’accertamento della mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di reddito -, la possibilità di impugnare il provvedimento davanti al tribunale o alla corte di appello ai quali appartiene il giudice che ha disposto la revoca del beneficio. Il rimettente muove infatti da un presupposto interpretativo erroneo e da una incompleta ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale, giacché, nonostante un difetto di coordinamento normativo delle disposizioni trasfuse nel testo unico e in parte novellate, si può ricavare dal sistema una interpretazione adeguatrice, secondo la quale è sempre esperibile, nei confronti dei provvedimenti di revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato emessi dal giudice competente, il ricorso al presidente del tribunale o della corte di appello, i cui provvedimenti sono ricorribili per cassazione ovvero, in caso di revoca richiesta dall’ufficio finanziario, direttamente il ricorso per cassazione, interpretazione peraltro che, essendo stata recepita dalla giurisprudenza di legittimità, costituisce diritto vivente.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 6 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti · Art. 10 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 304/2003

    Questione infondata
    1 ottobre 2003

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all'articolo 3, primo comma, della Costituzione, sotto il profilo del difetto di ragionevolezza, dell'art. 6, comma 1, della legge 30 luglio 1990, n. 217, come modificato dall'art. 6, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 134 nella parte in cui sanziona con la nullità assoluta ed insanabile la mancata decisione, da parte del giudice adito, sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato entro i dieci giorni dalla sua presentazione fuori udienza. Infatti, il testo originario dell'art. 6 della legge n. 217 del 1990 che si limitava a prevedere il termine di dieci giorni per la decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, senza stabilire alcuna conseguenza sull'inosservanza del termine determinava, protraendo una situazione di incertezza, una lesione del diritto di difesa dell'interessato poiché la tardiva pronuncia sull'ammissibilità precludeva all'istante, in condizioni di indigenza, il ricorso a tutta una serie di strumenti difensivi. Con le modifiche apportate dalla legge n. 134 del 2001, l'inosservanza del termine è stata sanzionata, ai sensi dell'art. 179, comma 2, c.p.p., con la nullità assoluta degli atti compiuti successivamente al decorso del termine stesso e tale previsione, trasfusa nell'art. 96 del d.lgs. n. 113 del 2002, esclude l'irragionevolezza della norma che presidia, con la nullità assoluta, un'attività processuale scandita da termini a garanzia del diritto di difesa.

    Art. 3 cost. · Art. 6 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti · Art. 96 Testo unico spese di giustizia. (Testo B) · Art. 6 Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 356/2002

    Altra decisione
    17 luglio 2002

    Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1 e 1-bis, della legge 30 luglio 1990, n. 217 come modificati dalla legge 29 marzo 2001, n. 134 "nella parte in cui stabiliscono, a pena di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179, comma 2, del codice di procedura penale, che il giudice decida sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche quando lo stesso ha richiesto le informazioni di cui all'art. 1, commi 9-bis e 9-ter, della stessa legge", sollevata in riferimento agli articoli 3, 97 e 111, primo (recte: sesto) comma, della Costituzione. Infatti, poiché, successivamente all'ordinanza di rimessione, il decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 ha disposto, dalla data della sua entrata in vigore (1° luglio 2002), l'abrogazione della legge 30 luglio 1990, n. 217, come modificata dalla legge 29 marzo 2001, n. 134 (art. 299) e le disposizioni censurate sono state parzialmente trasfuse, con alcune modificazioni, nell'articolo 96 del citato decreto legislativo, mentre nell'art. 79, comma 3, dello stesso decreto è stato riprodotto e modificato il contenuto dell'art. 5, comma 5, della abrogata legge n. 217 del 1990, assunto dal remittente a termine di riferimento nel giudizio di eguaglianza, il mutato quadro normativo impone di restituire gli atti al giudice rimettente, perché valuti se la questione sollevata possa ritenersi tuttora rilevante.

    Art. 179 c.p.p. · Art. 111 cost. · Art. 97 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1990-07-30;217~art6 · fonte su Normattiva