Art. 6 — Procedura per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
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Nei dieci giorni successivi a quello in cui e' presentata o pervenuta l'istanza prevista dall'articolo 2, ovvero immediatamente se la stessa e' presentata in udienza, il giudice procedente o, nell'ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2, il giudice innanzi al quale pende il procedimento o il giudice competente a conoscere del merito ovvero il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato se procede la Corte di cassazione o dinanzi a detta Corte pende uno dei procedimenti di cui all'articolo 1, comma 2, ((sentito il pubblico ministero, esaminanti gli atti e i documenti da quest'ultimo prodotti, e)) verificata l'ammissibilita' dell'istanza, ammette l'interessato al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua dell'autocertificazione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio e' subordinata. Il provvedimento con il quale il giudice dichiara inammissibile l'istanza, ovvero concede o nega l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e' dato con decreto motivato che viene ((notificato al pubblico ministero e)) depositato nella cancelleria del giudice, con facolta' per l'interessato o per il suo difensore di estrarne copia; del deposito e' dato avviso all'interessato. Nei procedimenti penali, del decreto pronunciato in udienza e' data lettura ed esso e' inserito nel processo verbale. La lettura sostituisce l'avviso di deposito se l'interessato e' presente all'udienza. Fuori dei casi previsti dall'ultimo periodo del comma 1, se l'interessato e' detenuto, internato, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero e' custodito in un luogo di cura, la notificazione di copia del decreto e' eseguita a norma dell'articolo 156 del codice di procedura penale. Copia dell'istanza dell'interessato e del decreto previsto dal comma 1 nonche' le dichiarazioni e la documentazione allegate sono trasmesse, a mezzo posta e a cura della cancelleria del giudice procedente o, nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2, del giudice innanzi al quale pende il procedimento ovvero del giudice competente a conoscere del merito, all'intendente di finanza nell'ambito della cui competenza territoriale e' situato l'ufficio del predetto giudice. L'intendente di finanza verifica la esattezza, alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dall'articolo 5, dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonche' la compatibilita' dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria e puo' altresi' disporre che sia effettuata a cura della Guardia di finanza la verifica della posizione fiscale dell'istante e degli altri soggetti indicati nell'articolo 3. Se risulta che il beneficio e' stato erroneamente concesso, l'intendente di finanza richiede i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'articolo 10. Entro venti giorni da quello in cui ha ricevuto l'avviso di deposito di cui al comma 1 ovvero copia del decreto nei casi di cui al comma 2, l'interessato puo' proporre ricorso davanti al tribunale o alla corte d'appello ai quali appartiene il giudice che ha emesso il decreto di rigetto dell'istanza. Avverso i provvedimenti emessi dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura o dal pretore il ricorso e' proposto al tribunale nel cui circondario hanno sede. Il ricorso e' notificato ((al pubblico ministero e)) all'intendente di finanza che e' parte nel relativo procedimento. Il giudice provvede a norma dell'articolo 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794. L'ordinanza che decide sul ricorso e' notificata entro dieci giorni, a cura della cancelleria, ((al pubblico ministero,)) all'interessato e all'intendente di finanza, che nei venti giorni successivi a quello in cui e' avvenuta la notifica possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.
Testo in vigore dal 1 gennaio 2001 al 5 maggio 2001
