Istituzione del servizio sanitario nazionale

Art. 42 — Istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico

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Le disposizioni del presente articolo si applicano agli istituti che insieme a prestazioni sanitarie di ricovero e cura svolgono specifiche attivita' di ricerca scientifica biomedica. Il riconoscimento del carattere scientifico di detti istituti e' effettuato con decreto del Ministro della sanita' di intesa con il Ministro della pubblica istruzione, sentite le regioni interessate e il Consiglio sanitario nazionale. Detti istituti per la parte assistenziale sono considerati presidi ospedalieri multizonali delle unita' sanitarie locali nel cui territorio sono ubicati. Nei confronti di detti istituti, per la parte assistenziale, spettano alle regioni le funzioni che esse esercitano nei confronti dei presidi ospedalieri delle unita' sanitarie locali o delle case di cura private a seconda che si tratti di istituti aventi personalita' giuridica di diritto pubblico o di istituti aventi personalita' giuridica di diritto privato. Continuano ad essere esercitate dai competenti organi dello Stato le funzioni attinenti al regime giuridico-amministrativo degli istituti. Per gli istituti aventi personalita' giuridica di diritto privato sono stipulate dalle regioni convenzioni per assistenza sanitaria, sulla base di schemi tipo approvati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, che tengano conto della particolarita' di detti istituti. I rapporti tra detti istituti e le regioni sono regolati secondo quanto previsto dagli articoli 41, 43 e 44 della presente legge. Il controllo sulle deliberazioni degli istituti aventi personalita' giuridica di diritto pubblico, per quanto attiene alle attivita' assistenziali, e' esercitato nelle forme indicate dal primo comma dell'articolo 49. L'annullamento delle deliberazioni adottate in deroga alle disposizioni regionali non e' consentito ove la deroga sia stata autorizzata con specifico riguardo alle finalita' scientifiche dell'istituto, mediante decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro della ricerca scientifica. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge uno o piu' decreti aventi valore di legge, per disciplinare:

  • a)la composizione degli organi di amministrazione degli istituti con personalita' giuridica di diritto pubblico, che dovra' prevedere la presenza di rappresentanti delle regioni e delle unita' sanitarie locali competenti per territorio;
  • b)i sistemi di controllo sugli atti relativi all'attivita' non assistenziale, sia per gli istituti aventi personalita' giuridica di diritto pubblico che per quelli aventi personalita' giuridica di diritto privato, nel rispetto della loro autonomia;
  • c)le procedure per la formazione dei programmi di ricerca biomedica degli istituti di diritto pubblico e le modalita' di finanziamento dei programmi stessi, prevedendo in particolare il loro inserimento in piani di ricerca, coordinati a livello nazionale e articolati per settore di ricerca, definiti di intesa tra i Ministri della sanita', della pubblica istruzione e per la ricerca scientifica, sentito il Consiglio sanitario nazionale, anche con riferimento agli obiettivi indicati nel piano sanitario nazionale; con riferimento a detti piani, il Ministro della sanita' potra' stipulare apposite convenzioni con gli istituti di diritto privato per l'attuazione dei programmi di ricerca;
  • d)la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale degli istituti aventi personalita' giuridica di diritto pubblico in coerenza con quello del personale del servizio sanitario nazionale. Sino all'adozione dei decreti ministeriali di cui ai successivi commi non e' consentito il riconoscimento di nuovi istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, previa verifica dell'attivita' di ricerca scientifica svolta, sentiti il Consiglio sanitario nazionale e la Commissione composta da 10 deputati e 10 senatori prevista all'articolo 79, provvede con proprio decreto al riordino degli istituti di cui al presente articolo in relazione alle finalita' e agli obiettivi del servizio sanitario nazionale, confermando o meno gli attuali riconoscimenti. Gli istituti a carattere scientifico aventi personalita' giuridica di diritto pubblico, ai quali non viene confermato il riconoscimento, perdono la personalita' giuridica; con lo stesso decreto di cui al precedente comma i beni, le attrezzature ed il personale, nonche' i rapporti giuridici in atto, sono trasferiti ai sensi degli articoli 66 e 68. Ove gli istituti ai quali non e' confermato il riconoscimento abbiano personalita' giuridica di diritto privato, gli stessi sono disciplinati ai sensi del successivo articolo 43. 4
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 febbraio 1980, n. 33

4

La L. 29 febbraio 1980, n. 33, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le deleghe conferite al Governo con gli articoli 7, 42 e 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, scadute il 23 dicembre 1979, nonche' le deleghe conferite con gli articoli 23 e 37 della legge medesima, scadute il 31 dicembre 1979, sono rinnovate fino al 31 luglio 1980".

Testo in vigore dal 1 marzo 1980 al 18 agosto 1993

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