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Il Consiglio di amministrazione e' l'organo deliberante dell'Ente; esso delibera sulle attivita' ordinarie e straordinarie dell'Ente per il raggiungimento delle finalita' di cui all'articolo 2; per la validita' delle sue adunanze e' richiesto l'intervento di almeno due terzi dei suoi componenti. Esso:
- a)approva lo statuto dell'Ente e le sue eventuali modifiche;
- b)approva il regolamento organico col quale vengono stabilite la consistenza numerica, le modalita' di assunzione, le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico di attivita' e di quiescenza di tutto il personale dell'Ente;
- c)nomina il direttore generale dell'Ente;
- d)approva il bilancio di previsione e le variazioni che occorra introdurre nel corso dell'esercizio;
- e)approva il conto consuntivo, previa relazione del Collegio dei revisori dei conti;
- f)ratifica le deliberazioni d'urgenza del presidente;
- g)stabilisce le direttive per le opere di irrigazione e di trasformazione fondiaria;
- h)approva i contratti o assunzioni di spese per un importo superiore ai 10 milioni, nonche' l'acquisto e l'alienazione di beni mobili e immobili;
- i)approva la cancellazione o accensione di ipoteche, decide sullo stare o resistere in giudizio e sulle transazioni;
- l)approva le convenzioni con Istituti di credito;
- m)accetta le eredita', le donazioni e i legati disposti a favore dell'Ente. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione indicate alle lettere precedenti sono sottoposte all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e foreste.
Testo in vigore dal 23 ottobre 1961 al 19 maggio 1968
