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Il Consiglio di amministrazione e' l'organo deliberante dell'Ente; esso delibera sulle attivita' ordinarie e straordinarie dell'Ente per il raggiungimento delle finalita' di cui all'articolo 2; per la validita' delle sue adunanze e' richiesto l'intervento ((della meta' piu' uno)) dei suoi componenti. Esso:

  • a)approva lo statuto dell'Ente e le sue eventuali modifiche;
  • b)approva il regolamento organico col quale vengono stabilite la consistenza numerica, le modalita' di assunzione, le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico di attivita' e di quiescenza di tutto il personale dell'Ente;
  • c)nomina il direttore generale dell'Ente;
  • d)approva il bilancio di previsione e le variazioni che occorra introdurre nel corso dell'esercizio;
  • e)approva il conto consuntivo, previa relazione del Collegio dei revisori dei conti;
  • f)ratifica le deliberazioni d'urgenza del presidente;
  • g)stabilisce le direttive per le opere di irrigazione e di trasformazione fondiaria;
  • h)approva i contratti o assunzioni di spese per un importo superiore ai 10 milioni, nonche' l'acquisto e l'alienazione di beni mobili e immobili;
  • i)approva la cancellazione o accensione di ipoteche, decide sullo stare o resistere in giudizio e sulle transazioni;
  • l)approva le convenzioni con Istituti di credito;
  • m)accetta le eredita', le donazioni e i legati disposti a favore dell'Ente. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione indicate alle lettere precedenti sono sottoposte all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e foreste.

Testo in vigore dal 19 maggio 1968 al 31 dicembre 1991

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 maggio 1968

Confronto con la versione in vigore dal 23 ottobre 1961 al 19 maggio 1968. 4 parole tolte, 4 parole aggiunte.

… finalita' di cui all'articolo 2; per la validita' delle sue adunanze e' richiesto l'intervento tolto: di almeno due terzi aggiunto: della meta' piu' uno dei suoi componenti. Esso:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1961-10-18;1048~art6 · fonte del testo