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((Il contributo personale obbligatorio annuo consiste in una percentuale dell'1,50 per cento del reddito professionale dell'avvocato o del procuratore accertato ai fini della imposta di ricchezza mobile, salvo il minimo di lire 24.000. Qualora l'ammontare del contributo personale annuo determinato in base al reddito di ricchezza mobile superi il minimo predetto, l'eccedenza e' assegnata, fino al limite di lire 48.000, al conto individuale dell'iscritto e per il resto al fondo generale di riserva)). Dopo il primo bilancio tecnico, a cura della Cassa, con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta all'approvazione del Ministro di grazia e giustizia, e' compilata la tabella degli indici di maggiorazione del contributo personale per conseguire il diritto alla pensione di riversibilita'. Sino a quando non e' pubblicata la tabella prevista dal comma precedente, il coniuge superstite e i figli minori hanno diritto a percepire la somma ancora accreditata nel conto individuale dell'iscritto deceduto, detratti i ratei della pensione riscossi.
Testo in vigore dal 22 settembre 1956 al 11 aprile 1963
