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Il contributo personale obbligatorio annuo consiste in una percentuale dell'1,50 per cento del reddito professionale dell'avvocato o del procuratore accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile. La misura di tale contributo personale per ogni anno non puo' essere inferiore alla somma corrispondente alla differenza tra la quota annuale di ripartizione dei contributi determinata a norma dell'art. 51 e la somma di lire 24.000. Qualora l'ammontare del contributo personale annuo determinato in base al reddito di ricchezza mobile sia superiore alla differenza prevista dal comma, precedente, l'eccedenza e' assegnata al fondo generale di riserva. Dopo il primo bilancio tecnico, a cura della Cassa, con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta all'approvazione del Ministro di grazia e giustizia, e' compilata la tabella degli indici di maggiorazione del contributo personale per conseguire il diritto alla pensione di riversibilita'. Sino a quando non e' pubblicata la tabella prevista dal comma precedente, il coniuge superstite e i figli minori hanno diritto a percepire la somma ancora accreditata nel conto individuale dell'iscritto deceduto, detratti i ratei della pensione riscossi.

Testo in vigore dal 19 gennaio 1952 al 22 settembre 1956

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-01-08;6~art25 · fonte del testo