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((Il contributo personale obbligatorio annuo consiste in una percentuale del 5 per cento del reddito professionale dell'avvocato o del procuratore accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, salvo in ogni caso il minimo di lire 60 000 annue a carico dell'iscritto che non aveva ancora compiuto il quarantesimo anno di eta' all'atto di iscrizione alla Cassa, ed il minimo di lire 80.000 annue a carico dell'iscritto che a quella data aveva superato il qurarantesimo anno di eta'. Nel caso di reddito professionale in contestazione, la mistura del 5 per cento, se superiore al minimo dovuto, sara' applicata in via provvisoria sull'imponibile dichiarato o comunque ammesso dall'interessato)).
Testo in vigore dal 11 aprile 1963 al 14 agosto 1975
