Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 settembre 1956 al 11 aprile 1963. Leggi il testo vigente →
((In sostituzione della pensione diretta l'iscritto ha facolta' di optare per la liquidazione in contanti del proprio conto secondo la tabella D allegata alla presente legge con l'aggiunta delle quote di ripartizione indicate nell'art. 51 e dei versamenti volontari, e dei relativi interessi composti)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 31 luglio 1956, n. 991
1La L. 31 luglio 1956, n. 991 ha disposto (con l'art. 11) che l'art. 35 della presente legge prende il numero 36 e l'art. 36 prende il numero 35.
Testo in vigore dal 22 settembre 1956 al 11 aprile 1963
