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Nel caso in cui l'iscritto abbia provveduto a versamenti volontari l'ammontare della pensione, a norma della prima parte dell'art. 27, e' determinato dal maggiore capitale accreditato con gli interessi composti e dai coefficienti indicati nella allegata tabella E o, nel caso in cui esistano familiari aventi diritto a pensione di riversibilita', dai coefficienti che saranno stabiliti dopo il primo bilancio tecnico.

Testo in vigore dal 19 gennaio 1952 al 22 settembre 1956

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-01-08;6~art36 · fonte del testo