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((In caso di malattia o di infortunio che importi riduzione permanente di capacita' all'esercizio professionale in misura non inferiore al 70 per cento, l'avvocato e il procuratore iscritto alla Cassa, ha diritto, previa cancellazione dall'Albo, alla pensione di invalidita' purche' non sia compreso nei ruoli delle imposte per un reddito complessivo, escluso quello professionale, superiore a 2 milioni. La pensione di invalidita' conseguente ad infortunio non e' concessa o se e' stata concessa, e' revocata qualora il danno sia stato risarcito, ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione della pensione annua dovuta, ed e' proporzionalmente ridotta nel caso in cui il risarcimento sia inferiore. In caso di invalidita' dovuta ad infortunio la Cassa e' surrogata nel diritto al risarcimento, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 1916 del Codice civile. Se l'invalidita' si manifesti prima di 10 anni di iscrizione alla Cassa, l'iscritto ha diritto soltanto al saldo del conto individuale. In caso di morte del professionista iscritto da almeno 5 anni alla Cassa ma che non abbia maturato il diritto a pensione, la Cassa corrispondera' alla vedova la pensione nella quale verra' trasformato il montante dei versamenti effettuati dall'iscritto ai conto individuale, oltre che delle eventuali quote di ripartizione di cui all'articolo 15-a). Detta pensione verra' eventualmente integrata al fine di raggiungere le lire 40.000 mensili e se esisteranno figli minori, all'atto della morte dell'iscritto, la rendita anzidetta verra' aumentata di lire 8.000 mensili per ogni minore, finche' questi non avra' raggiunto il 21° anno di eta'; cosi' integrata la rendita complessiva non dovra' superare le lire 60.000 mensili. La famiglia del deceduto ricevera' inoltre un congruo contributo per spese di malattia e funerarie, queste ultime nella misura che sara' annualmente stabilita dal Comitato dei delegati. Se l'iscritto era celibe o vedovo, il montante di cui sopra sara' ripartito tra gli eredi secondo le norme che regolano la successione. Se alla data del decesso sussistevano figli minori, detto montante, eventualmente integrato, sara' assorbito per la corresponsione a questi ultimi di una rendita temporanea, pari a quella che sarebbe spettata alla vedova, finche' non avranno tutti raggiunto il 21° anno di eta'. Se il professionista deceduto non aveva ancora 5 anni di anzianita' di iscrizione alla Cassa, verra' in ogni caso versato agli eredi il montante di cui si e' detto)).

Testo in vigore dal 11 aprile 1963 al 4 gennaio 1970

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Che cosa è cambiato dal 11 aprile 1963

Confronto con la versione in vigore dal 19 gennaio 1952 al 11 aprile 1963. 131 parole tolte, 354 parole aggiunte.

tolto: L'avvocato o il procuratore che sia stato iscritto alla Cassa in eta' non superiore a 35 anni, nei due casi di malattia eaggiunto: In caso di malattia o di infortunio che tolto: importino incapacita' assoluta e permanente all'esercizio professionale aggiunto: importi riduzione permanente di capacita' all'esercizio professionale in misura non inferiore al 70 per cento, l'avvocato e il procuratore iscritto alla Cassa, ha diritto, previa cancellazione tolto: dall'albo, a aggiunto: dall'Albo, alla pensione di invalidita' purche' non sia compreso nei ruoli delle imposte per un reddito complessivo, escluso quello professionale, superiore a tolto: lire 300.000. Il conseguimento della pensione e' subordinato, in aggiunto: 2 milioni. La pensione di invalidita' conseguente ad infortunio non e' concessa o se e' stata concessa, e' revocata qualora il danno sia stato risarcito, ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione della pensione annua dovuta, ed e' proporzionalmente ridotta nel caso in cui il risarcimento sia inferiore. In caso di invalidita' dovuta tolto: a malattia, alla aggiunto: ad infortunio la Cassa e' surrogata nel diritto al risarcimento, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 1916 del Codice civile. Se l'invalidita' si manifesti prima di 10 anni di iscrizione alla Cassa tolto: per almeno dieci anni, e in caso di invalidita' dovuta ad infortunio, alla condizione che il danno subito non sia stato adeguatamente risarcito. L'ammontare della pensione di invalidita' si determina in base alle somme accreditate nel conto individuale dell'iscritto. L'ammontare della pensione qualora risulti inferiore alle lire 180.000 annue e' integrato dalla Cassa al fine di far conseguire la pensione in tale misura nei limiti di spesa non superiore, in ciascun esercizio, al 30 per cento del gettito dei contributi generali diversi dal contributo personaleaggiunto: , l'iscritto ha diritto soltanto al saldo del conto individuale. In caso di morte del professionista iscritto da almeno 5 anni alla Cassa ma che non abbia maturato il diritto a pensione, la Cassa corrispondera' alla vedova la pensione nella quale verra' trasformato il montante dei versamenti effettuati dall'iscritto ai conto individuale, oltre che delle eventuali quote di ripartizione di cui all'articolo 15-a). Detta pensione verra' eventualmente integrata al fine di raggiungere le lire 40.000 mensili e se esisteranno figli minori, all'atto della morte dell'iscritto, la rendita anzidetta verra' aumentata di lire 8.000 mensili per ogni minore, finche' questi non avra' raggiunto il 21° anno di eta'; cosi' integrata la rendita complessiva non dovra' superare le lire 60.000 mensili. La famiglia del deceduto ricevera' inoltre un congruo contributo per spese di malattia e funerarie, queste ultime nella misura che sara' annualmente stabilita dal Comitato dei delegati. Se l'iscritto era celibe o vedovo, il montante di cui sopra sara' ripartito tra gli eredi secondo le norme che regolano la successione. Se alla data del decesso sussistevano figli minori, detto montante, eventualmente integrato, sara' assorbito per la corresponsione a questi ultimi di una rendita temporanea, pari a quella che sarebbe spettata alla vedova, finche' non avranno tutti raggiunto il 21° anno di eta'. Se il professionista deceduto non aveva ancora 5 anni di anzianita' di iscrizione alla Cassa, verra' in ogni caso versato agli eredi il montante di cui si e' detto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-01-08;6~art39 · fonte del testo