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L'avvocato o il procuratore che sia stato iscritto alla Cassa in eta' non superiore a 35 anni, nei due casi di malattia e di infortunio che importino incapacita' assoluta e permanente all'esercizio professionale ha diritto, previa cancellazione dall'albo, a pensione di invalidita' purche' non sia compreso nei ruoli delle imposte per un reddito complessivo, escluso quello professionale, superiore a lire 300.000. Il conseguimento della pensione e' subordinato, in caso di invalidita' dovuta a malattia, alla iscrizione alla Cassa per almeno dieci anni, e in caso di invalidita' dovuta ad infortunio, alla condizione che il danno subito non sia stato adeguatamente risarcito. L'ammontare della pensione di invalidita' si determina in base alle somme accreditate nel conto individuale dell'iscritto. L'ammontare della pensione qualora risulti inferiore alle lire 180.000 annue e' integrato dalla Cassa al fine di far conseguire la pensione in tale misura nei limiti di spesa non superiore, in ciascun esercizio, al 30 per cento del gettito dei contributi generali diversi dal contributo personale.

Testo in vigore dal 19 gennaio 1952 al 11 aprile 1963

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