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L'iscritto che a qualunque titolo sia debitore verso la Cassa e ammesso al godimento della pensione o alla liquidazione del corrispondente valore capitale, concorrendo le condizioni richieste, previa detrazione delle somme dovute e dei relativi interessi. All'iscritto moroso per oltre un biennio senza giustificato motivo non sono accreditate le quote di ripartizione indicate nell'art. 51 fino a quando perduri lo stato di morosita'.

Testo in vigore dal 19 gennaio 1952 al 11 aprile 1963

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 201/1986

    Ha colpito questo articolo
    18 luglio 1986

    Va dichiarata la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, quando non ne risulti adeguatamente motivata la rilevanza nel giudizio a quo. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 38 Cost. - dell'art. 45 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, come sostituito dall'art. 21, legge 25 febbraio 1963, n. 289 - nella parte in cui prevede la detrazione delle somme dovute dall'iscritto e dei relativi interessi per contributi omessi, sull'ammontare della pensione, nella totalità, anziché nel limite massimo di un quinto sui ratei di pensione e con esclusione degli interessi -, posto che detta questione è stata rimessa alla Corte senza il previo necessario esame della eccezione - formulata nel giudizio di provenienza - di improcedibilità della domanda per il mancato preventivo esperimento della prevista procedura amministrativa).

    Art. 38 cost. · Art. 45 Istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori · Art. 21 Modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-01-08;6~art45 · fonte del testo