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L'iscritto che a qualunque titolo sia debitore verso la Cassa e ammesso al godimento della pensione o alla liquidazione del corrispondente valore capitale, concorrendo le condizioni richieste, previa detrazione delle somme dovute e dei relativi interessi. All'iscritto moroso per oltre un biennio senza giustificato motivo non sono accreditate le quote di ripartizione indicate nell'art. 51 fino a quando perduri lo stato di morosita'.
Testo in vigore dal 19 gennaio 1952 al 11 aprile 1963
