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((L'iscritto che a qualunque titolo sia debitore verso la Cassa e' ammesso al godimento della pensione concorrendo le condizioni richieste, previa detrazione delle somme dovute e dei relativi interessi. L'iscritto moroso per oltre un biennio che non provveda senza giustificato motivo a sanare la morosita' entro il termine di sei mesi, che gli verra' fissato dal Consiglio di amministrazione della Cassa, ha diritto alla pensione ridotta corrispondente ai versamenti da lui effettuati con esclusione delle quote di ripartizione sui contributi generali)).

Testo in vigore dal 11 aprile 1963 al 26 luglio 1986

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 201/1986

    Ha colpito questo articolo
    18 luglio 1986

    Va dichiarata la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, quando non ne risulti adeguatamente motivata la rilevanza nel giudizio a quo. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 38 Cost. - dell'art. 45 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, come sostituito dall'art. 21, legge 25 febbraio 1963, n. 289 - nella parte in cui prevede la detrazione delle somme dovute dall'iscritto e dei relativi interessi per contributi omessi, sull'ammontare della pensione, nella totalità, anziché nel limite massimo di un quinto sui ratei di pensione e con esclusione degli interessi -, posto che detta questione è stata rimessa alla Corte senza il previo necessario esame della eccezione - formulata nel giudizio di provenienza - di improcedibilità della domanda per il mancato preventivo esperimento della prevista procedura amministrativa).

    Art. 38 cost. · Art. 45 Istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori · Art. 21 Modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 aprile 1963

Confronto con la versione in vigore dal 19 gennaio 1952 al 11 aprile 1963. 24 parole tolte, 42 parole aggiunte.

L'iscritto che a qualunque titolo sia debitore verso la Cassa tolto: e aggiunto: e' ammesso al godimento della pensione tolto: o alla liquidazione del corrispondente valore capitale, concorrendo le condizioni richieste, previa detrazione delle somme dovute e dei relativi interessi. tolto: All'iscritto aggiunto: L'iscritto moroso per oltre un biennio aggiunto: che non provveda senza giustificato motivo tolto: non sono accreditate le aggiunto: a sanare la morosita' entro il termine di sei mesi, che gli verra' fissato dal Consiglio di amministrazione della Cassa, ha diritto alla pensione ridotta corrispondente ai versamenti da lui effettuati con esclusione delle quote di ripartizione tolto: indicate nell'art. 51 fino a quando perduri lo stato di morosita' aggiunto: sui contributi generali.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-01-08;6~art45 · fonte del testo