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Alla data di cancellazione dagli albi il conto individuale dell'iscritto cessa di produrre interessi. In dieci anni dalla stessa data si prescrive il diritto alla liquidazione del conto e le somme in esso accreditate si devolvono alla Cassa.

Testo in vigore dal 19 gennaio 1952 al 11 aprile 1963

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-01-08;6~art46 · fonte del testo