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Presso le sedi provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono istituiti Comitati consultivi provinciali. I Comitati sono composti:
- 1)da 10 rappresentanti dei lavoratori, dei quali fino in rappresentanza dei dirigenti, e da 6 rappresentanti dei datori di lavoro nel numero stabilito per ciascun settore produttivo dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
- 2)da un funzionario degli organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- 3)dal medico provinciale;
- 4)dal direttore della sede provinciale, dell'istituto, che funge da segretario. I membri del Comitato sono nominati con decreto del prefetto, su designazione delle organizzazioni sindacali provinciali di categoria piu' rappresentative per i membri di cui al punto 1) del precedente comma, ed in conformita' alle direttive, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale per il membro di cui al punto 2) del Qualora le organizzazioni sindacali non provvedano a trasmettere le designazioni di competenza nel termine fissato dal prefetto, questi ha facolta' di provvedervi direttamente in loro sostituzione.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1962 al 10 maggio 1965
