Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 dicembre 1962 al 10 maggio 1965. Leggi il testo vigente →

Presso le sedi provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono istituiti Comitati consultivi provinciali. I Comitati sono composti:

  • 1)da 10 rappresentanti dei lavoratori, dei quali fino in rappresentanza dei dirigenti, e da 6 rappresentanti dei datori di lavoro nel numero stabilito per ciascun settore produttivo dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
  • 2)da un funzionario degli organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  • 3)dal medico provinciale;
  • 4)dal direttore della sede provinciale, dell'istituto, che funge da segretario. I membri del Comitato sono nominati con decreto del prefetto, su designazione delle organizzazioni sindacali provinciali di categoria piu' rappresentative per i membri di cui al punto 1) del precedente comma, ed in conformita' alle direttive, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale per il membro di cui al punto 2) del Qualora le organizzazioni sindacali non provvedano a trasmettere le designazioni di competenza nel termine fissato dal prefetto, questi ha facolta' di provvedervi direttamente in loro sostituzione.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1962 al 10 maggio 1965

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1962-12-03;1712~art1 · fonte del testo