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[1]Spetta alla Commissione di cui all'articolo precedente:
- 1)ricevere e provvedere in merito alle domande di iscrizione nell'elenco degli spedizionieri;
- 2)determinare la cauzione che deve essere versata per la iscrizione medesima e che non puo' essere inferiore a L. 500, ne' superiore a L. 25.000.
[2]Per lo ditte che all'entrata in vigore della presente legge esercitano gia' l'attivita' di spedizioniere, la misura effettiva della cauzione, entro i limiti predetti, sara' determinata tenendo conto dell'imponibile di ricchezza mobile accertato per le ditte stesse;
- 3)ricevere e provvedere in merito alle domande di cancellazione dall'elenco, fermo restando il disposto delle leggi e dei regolamenti doganali per le operazioni di dogana;
- 4)provvedere alla pubblicazione dell'elenco;
- 5)provvedere alle eventuali sanzioni disciplinari a carico degli iscritti nell'elenco, ferma restando la sanzione disciplinare attribuita dalle leggi doganali alla Regia intendenza di finanza, e fermi restando i poteri disciplinari attribuiti dalle vigenti leggi alle autorita' preposte alla discipina del lavoro portuale, salva anche la facolta' di revoca o sospensione delle licenze di cui all'art. 115 della legge di pubblica sicurezza da parte del questore, per violazione delle norme concernenti l'esercizio della concessione di polizia;
- 6)esaminare in sede amministrativa i reclami di ogni materia attinente ai rapporti di ordine professionale tra spedizionieri ovvero tra spedizionieri ed utenti;
- 7)provvedere in base ai reclami di cui al precedente comma 6 alla determinazione delle eventuali sanzioni di cui all'articolo successivo.
Testo in vigore dal 9 gennaio 1942 al 16 marzo 1950
