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[1]Presso i Consigli provinciali delle corporazioni, sara' istituito un elenco autorizzato degli esercenti l'attivita' di spedizione, nel quale saranno iscritte tutte le persone fisiche, ditte o societa' di cui all'articolo precedente.

[2]Con decreto del Ministro per le corporazioni saranno determinate le provincie nelle quali l'elenco autorizzato dovra' essere istituito.

[3]Ove il numero delle aziende risulti inferiore a venti, il Ministero delle corporazioni, di concerto con quello dell'interno, stabilira' presso quale Consiglio provinciale delle corporazioni dovra' essere istituito un elenco interprovinciale.

Testo in vigore dal 9 gennaio 1942 al 8 maggio 2010

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urn:nir:stato:legge:1941-11-14;1442~art2 · fonte del testo