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Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

  • a)formare il bilancio preventivo e consuntivo;
  • b)deliberare sul regolamento organico del personale;
  • c)deliberare sull'ordinamento amministrativo della Cassa;
  • d)deliberare le direttive di massima in ordine all'impiego dei fondi;
  • e)deliberare su tutte le questioni che siano portate al suo esame dal presidente e che non siano di competenza del Comitato nazionale dei delegati;
  • f)esercitare tutte le altre attribuzioni demandato al Consiglio stesso da leggi, decreti e regolamenti.

Testo in vigore dal 24 marzo 1958 al 11 novembre 1964

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urn:nir:stato:legge:1958-03-04;179~art13 · fonte del testo