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Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

  • a)formare il bilancio preventivo e consuntivo;
  • b)deliberare sul regolamento organico del personale;
  • c)deliberare sull'ordinamento amministrativo della Cassa;
  • d)deliberare le direttive di massima in ordine all'impiego dei fondi;
  • e)deliberare su tutte le questioni che siano portate al suo esame dal presidente e che non siano di competenza del Comitato nazionale dei delegati;
  • f)esercitare tutte le altre attribuzioni demandato al Consiglio stesso da leggi, decreti e regolamenti. ((g) approva la convenzione da stipularsi con Enti pubblici per assicurare l'assistenza malattia ai propri iscritti che ne facciano domanda)).

Testo in vigore dal 11 novembre 1964 al 31 dicembre 1971

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 novembre 1964

Confronto con la versione in vigore dal 24 marzo 1958 al 11 novembre 1964. 20 parole aggiunte.

f) esercitare tutte le altre attribuzioni demandato al Consiglio stesso da leggi, decreti e regolamenti. aggiunto: g) approva la convenzione da stipularsi con Enti pubblici per assicurare l'assistenza malattia ai propri iscritti che ne facciano domanda.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-04;179~art13 · fonte del testo