Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 novembre 1964 al 31 dicembre 1971. Leggi il testo vigente →
Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:
- a)formare il bilancio preventivo e consuntivo;
- b)deliberare sul regolamento organico del personale;
- c)deliberare sull'ordinamento amministrativo della Cassa;
- d)deliberare le direttive di massima in ordine all'impiego dei fondi;
- e)deliberare su tutte le questioni che siano portate al suo esame dal presidente e che non siano di competenza del Comitato nazionale dei delegati;
- f)esercitare tutte le altre attribuzioni demandato al Consiglio stesso da leggi, decreti e regolamenti. ((g) approva la convenzione da stipularsi con Enti pubblici per assicurare l'assistenza malattia ai propri iscritti che ne facciano domanda)).
Testo in vigore dal 11 novembre 1964 al 31 dicembre 1971
