Art. 7 — Commissione sanitaria provinciale: composizione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 gennaio 1974 al 22 giugno 1975. Leggi il testo vigente →
((La commissione sanitaria provinciale e' composta: dal medico provinciale che la presiede; da un ispettore medico del lavoro o da altro medico scelto dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro tra i medici previdenziali o fra gli specialisti in medicina legale o del lavoro; da un medico designato dall'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458. La commissione puo' disporre accertamenti diagnostici presso centri sanitari pubblici o enti ospedalieri. Qualora si tratti di accertare anomalie neuropsichiche la commissione e' integrata da un medico specializzato in discipline neuropsichiatriche ovvero da un medico in servizio presso ospedali o cliniche psichiatriche o altre istituzioni psichiatriche pubbliche, designato dall'ordine dei medici della provincia. In questa ipotesi, in caso di parita', prevale il voto del Presidente)). Il medico provinciale puo' designare in sua sostituzione a far parte della commissione, con funzioni di presidente, un funzionario medico dell'ufficio del medico provinciale o un ufficiale sanitario o un altro medico dell'ufficio comunale di igiene. Il medico provinciale e' tenuto ad effettuare tale designazione nel caso in cui egli faccia parte della commissione sanitaria regionale. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate, su designazione del medico provinciale, da un funzionario del ruolo della carriera direttivo-amministrativa o della carriera di concetto dei segretari dei Ministeri della sanita' o dell'interno o del lavoro e previdenza sociale o dal segretario del comune presso il cui ufficio sanitario ha sede la commissione.
Testo in vigore dal 27 gennaio 1974 al 22 giugno 1975
