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nazionale 1. Ciascun Membro e' tenuto ad assicurare, entro la data di entrata in vigore del Presente Accordo per quanto lo riguarda, la conformita' delle sue legge, regolamenti e procedure amministrative con le disposizioni dello stesso. 2. Ciascun Membro informa il Comitato in merito a eventuali modifiche apportate a leggi e regolamenti attinenti al presente Accordo, nonche' alla loro amministrazione.

Testo in vigore dal 10 gennaio 1995 al 10 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1994-12-29;747~art22 · fonte su Normattiva