Art. 100 fallimento

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Entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo in cancelleria ciascun creditore puo' impugnare i crediti ammessi, con ricorso al giudice delegato. Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui le parti e il curatore devono comparire davanti a lui, nonche' il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto al curatore ed ai creditori i cui crediti vengono impugnati. Le parti si costituiscono a norma dell'art. 98 terzo comma. Se all'udienza le parti non raggiungono l'accordo, il giudice dispone con ordinanza non impugnabile che in caso di ripartizione siano accantonate le quote spettanti ai creditori contestati. Per l'istruzione e la decisione delle impugnazioni si applicano le disposizioni dell'articolo precedente e il giudizio deve essere riunito a quello sulle opposizioni.

Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 1 maggio 1986 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art100 · fonte su Normattiva