Art. 100 fallimento

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Entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo in cancelleria ciascun creditore puo' impugnare i crediti ammessi, con ricorso al giudice delegato. 20 Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui le parti e il curatore devono comparire davanti a lui, nonche' il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto al curatore ed ai creditori i cui crediti vengono impugnati. Le parti si costituiscono a norma dell'art. 98 terzo comma. Se all'udienza le parti non raggiungono l'accordo, il giudice dispone con ordinanza non impugnabile che in caso di ripartizione siano accantonate le quote spettanti ai creditori contestati. Per l'istruzione e la decisione delle impugnazioni si applicano le disposizioni dell'articolo precedente e il giudizio deve essere riunito a quello sulle opposizioni.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

20

La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 22 aprile 1986 n. 102 (in G.U. 1a s.s. 30/04/1986 n. 17), ha dichiarato, ai sensi dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 100 comma primo r.d. 16 marzo 1942, n. 267 nella parte in cui ciascun creditore puo' impugnare i crediti ammessi con ricorso al giudice delegato entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo in cancelleria anziche' dalla data di ricezione delle raccomandate con avviso di ricevimento con le quali il curatore deve dare notizia dell'avvenuto deposito ai creditori che hanno presentato domanda di ammissione al passivo".

Testo vigente dal 1 maggio 1986 al 20 dicembre 1990 · versione 19 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art100 · fonte su Normattiva