Art. 203 fallimentoEffetti dell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza

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Accertato giudizialmente lo stato d'insolvenza a norma degli articoli 195 o 292, sono applicabili con effetto dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione le disposizioni del titolo II, capo III, sezione III, anche nei riguardi dei soci a responsabilita' illimitata. Si applicano inoltre nei confronti di questi ultimi, degli amministratori, dei direttori generali, dei liquidatori e dei componenti degli organi di vigilanza le disposizioni degli articoli da 216 a 219 e da 223 a 225. L'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete al commissario liquidatore. Il commissario liquidatore presenta al procuratore del Re Imperatore una relazione in conformita' di quanto e' disposto dall'art. 33, primo comma.

Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 24 agosto 1999 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art203 · fonte su Normattiva