Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Fallimento e procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Azione revocatoria - Termine di prescrizione - Decorrenza dalla sentenza di accertamento dello stato di insolvenza - Lamentata irragionevolezza ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina del fallimento - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 202 e 203, commi primo e secondo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, censurati, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui individuano nell'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza dell'impresa anziché nel decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa, il presupposto giuridico necessario per l'esperibilità delle azioni revocatorie fallimentari in tale procedura e stabiliscono che la prescrizione di tali azioni decorre dal suddetto accertamento giudiziario, così realizzando una disciplina ingiustificatamente diversa rispetto a quella dettata per il fallimento, in cui detto termine decorre dalla data di apertura della procedura concorsuale. Contrariamente all'assunto del rimettente, non vi è sostanziale corrispondenza fra la sentenza dichiarativa del fallimento o dello stato di insolvenza, da un lato, ed il decreto di messa in liquidazione coatta amministrativa, dall'altro: l'accertamento giurisdizionale dello stato di insolvenza non è assimilabile alla valutazione delle condizioni economiche dell'impresa effettuata dall'autorità governativa di vigilanza, poiché il decreto di liquidazione coatta amministrativa è emesso all'esito di un procedimento amministrativo che, a differenza di quello giudiziale dello stato di insolvenza, non offre le garanzie del rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa, né produce gli effetti del giudicato. - Sulla decorrenza della prescrizione dell'azione revocatoria dalla sentenza di accertamento dello stato di insolvenza emessa nel corso della procedura di liquidazione coatta amministrativa v., citata, sentenza n. 301/2005.
Riguarda ancheart. 202 Legge fallimentare
Procedure concorsuali - Imprese soggette ad amministrazione straordinaria - Atti di disposizione successivi alla procedura concorsuale posti in essere dai soci a responsabilità illimitata - Tutela revocatoria nei confronti di tali soggetti - Preclusione - Lamentata irragionevolezza nonché lesione dei diritti dei creditori - Mutamento del quadro normativo, successivo all'ordinanza di rimessione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Restituzione degli atti al giudice rimettente perche' riesamini - alla luce della intervenuta abrogazione e sostituzione del decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, il cui art. 1 contiene il richiamo alla norma denunziata - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 203 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, censurato in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto non consente, nei confronti dei soci a responsabilita' illimitata di societa' assoggettata ad amministrazione straordinaria, tutela revocatoria per gli atti di disposizione dagli stessi posti in essere successivamente all'inizio della procedura concorsuale. A.M.M.
Riguarda ancheart. 1 d.l. 26/1979
Procedure concorsuali - Società ammessa all'amministrazione straordinaria - Soci illimitatamente responsabili che abbiano disposto di propri beni personali, dopo l'ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria - Ritenuta punibilità per i soli fatti commessi sul patrimonio sociale e non anche per le condotte distrattive dei beni personali - Lamentato, irragionevole, contrasto con il principio di eguaglianza, per diverso trattamento della medesima condotta nel fallimento e nell'amministrazione straordinaria, e per la ridotta tutela dei creditori nell'amministrazione straordinaria - Richiesta di una inammissibile pronuncia additiva in malam partem, preclusa alla corte - Manifesta inammissibilità della questione.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 e 203 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, censurati - in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione - con riguardo alla asserita non punibilità dei soci illimitatamente responsabili di società ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, che abbiano disposto di propri beni personali, trattandosi di questione volta ad ottenere una pronuncia in malam partem, estensiva della previsione punitiva a condotte che non vi sarebbero comprese, alla quale osta in radice il secondo comma dell'art. 25 della Costituzione. - Sulla preclusione, per la Corte, di introdurre in via additiva nuovi reati o emettere sentenze aventi l'effetto di ampliare o aggravare figure di reato già esistenti, v. la sentenza n. 411/1995 e l'ordinanza n. 392/1998; in generale, sulla inammissibilità di interventi additivi in malam partem in materia penale, cfr. le ordinanze nn. 317/2000, 51, 245 e 337/1999, 106 e 413/1998, 297/1997. A.M.M.
Riguarda ancheart. 1 d.l. 26/1979
PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - DISCIPLINA - RINVIO ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE PER LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (E SPECIFICAMENTE A QUELLE SULLA BANCAROTTA) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La finalita` di attuare la responsabilita` patrimoniale dell'impresa mediante soddisfazione dei creditori accomuna la procedura di liquidazione coatta amministrativa a quella di amministrazione straordinaria, senza che costituisca essenziale motivo di diversita` di quest'ultima l'eventuale continuazione dell'esercizio dell'impresa. Non e`, pertanto, in contrasto con il principio di ragionevolezza la prevista estensione all'amministrazione straordinaria delle disposizioni relative alla liquidazione coatta, e segnatamente di quelle disciplinanti i delitti di bancarotta. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1, comma quinto, d.l. 30 gennaio 1979 n. 26, conv. con modif. in L. 3 aprile 1979 n. 95, in relazione agli artt. 203, comma primo, seconda parte, 216, 217, 218, 219, 223, 224 e 225, r.d. 16 marzo 1942 n. 267).
Riguarda ancheart. 225 Legge fallimentareart. 223 Legge fallimentareart. 216 Legge fallimentareart. 219 Legge fallimentareart. 1 d.l. 26/1979art. 224 Legge fallimentaree altri 2