Legge quadro sul pubblico impiego

Art. 6 — Accordi sindacali per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo

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Per gli accordi riguardanti i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la delegazione e' composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. La delegazione e' integrata dai Ministri competenti in relazione alle amministrazioni comprese nei comparti. I Ministri, anche in ordine alle disposizioni degli articoli seguenti, possono delegare sottosegretari in base alle norme vigenti. La delegazione sindacale e' composta dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per ogni singolo comparto e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale. Le delegazioni, che iniziano le trattative almeno otto mesi prima della scadenza dei precedenti accordi, debbono formulare una ipotesi di accordo entro quattro mesi dall'inizio delle trattative. Nel corso delle trattative la delegazione governativa riferisce al Consiglio dei Ministri. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo o che dichiarino di non partecipare alle trattative possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri che compongono la delegazione le loro osservazioni. Il Consiglio dei Ministri, entro il termine di trenta giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilita' finanziarie come determinate dal successivo articolo 15, esaminate anche le osservazioni di cui al comma precedente, ne autorizza la sottoscrizione; in caso di determinazione negativa le parti devono formulare entro il termine di sessanta giorni una nuova ipotesi di accordo, sulla quale delibera nuovamente il Consiglio dei Ministri. Entro il termine i giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, sono recepite ed emanate le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo.

Testo in vigore dal 6 aprile 1983 al 29 giugno 1990

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 219/1984

    Illegittimità dichiarata
    25 luglio 1984

    Inammissibilità per difetto di motivazione - non solo in ordine alla supposta identificazione della "disciplina in base ad accordi" ex art. 3 della legge n. 93, del 1983 con la contrattazione collettiva, direttamente operante, di cui all'art. 39 della Costituzione, ma anche in merito alla attinenza del parametro invocato alla lamentata lesione dell'autonomia regionale - della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 6 e 10 della l. 29 marzo 1983, n. 93, denunziati, per violazione dell'art. 39, quarto comma, Cost., in quanto prevedono una disciplina in base ad accordi sindacali e come componenti della delegazione sindacale, i rappresentanti delle categorie maggiormente rappresentative per ogni singolo comparto e le confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 119 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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