Art. 8 — Accordi sindacali per i dipendenti delle amministrazioni dei comuni, delle province, delle comunità montane, loro consorzi o associazioni
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 agosto 1984 al 21 febbraio 1993. Leggi il testo vigente →
Per gli accordi riguardanti i dipendenti delle amministrazioni dei comuni, delle province, delle comunita' montane e dei loro consorzi o associazioni, fermo restando il procedimento di cui al precedente articolo 6, la delegazione della pubblica amministrazione e' composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro dell'interno, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica; dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da una rappresentanza di cinque membri dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), di quattro membri dell'Unione province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunita' enti montani (UNCEM) Al Consiglio dei Ministri spetta la verifica delle compatibilita' finanziarie come previsto dal precedente articolo 6 in relazione al successivo articolo 15. Ai fini del rispetto dei principi della presente legge gli enti locali emanano gli atti amministrativi conseguenti alla disciplina fissata nel decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 6, ultimo comma. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale con sentenza 13-25 luglio 1984, n. 219 (in G.U. 1a s.s. 01/08/1984, n. 211) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 8 della legge 29 marzo 1983, n. 93, nella parte in cui non fa salva la competenza della Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento del personale dei comuni prevista dall'art. 65 dello statuto speciale della regione".
Testo in vigore dal 2 agosto 1984 al 21 febbraio 1993
