Legge quadro sul pubblico impiego

Art. 8 — Accordi sindacali per i dipendenti delle amministrazioni dei comuni, delle province, delle comunità montane, loro consorzi o associazioni

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Per gli accordi riguardanti i dipendenti delle amministrazioni dei comuni, delle province, delle comunita' montane e dei loro consorzi o associazioni, fermo restando il procedimento di cui al precedente articolo 6, la delegazione della pubblica amministrazione e' composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro dell'interno, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica; dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da una rappresentanza di cinque membri dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), di quattro membri dell'Unione province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunita' enti montani (UNCEM) Al Consiglio dei Ministri spetta la verifica delle compatibilita' finanziarie come previsto dal precedente articolo 6 in relazione al successivo articolo 15. Ai fini del rispetto dei principi della presente legge gli enti locali emanano gli atti amministrativi conseguenti alla disciplina fissata nel decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 6, ultimo comma.

Testo in vigore dal 6 aprile 1983 al 2 agosto 1984

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 219/1984

    Ha colpito questo articolo
    25 luglio 1984

    La potestà della Regione Trentino-Alto Adige di emanare norme legislative in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto nonché di stabilire con legge i principi generali ai quali i comuni si debbano attenere nel regolare l'ordinamento del proprio personale, costituisce una competenza legislativa tipica che lo Stato attribuisce alla Regione. È pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 8 della l. 29 marzo 1983, n. 93, nella parte in cui, nel disciplinare gli accordi sindacali per i dipendenti delle amministrazioni dei comuni, province, comunità montane, loro consorzi o associazioni, non fa salva la competenza della Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento del personale dei comuni prevista dall'art. 65 dello statuto speciale della Regione stessa. - S. n. 100/1980.

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 119 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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