Legge quadro sul pubblico impiego

Art. 9 — Accordi sindacali per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale

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[1](( (Accordi sindacali per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale).

[2]Per gli accordi riguardanti i dipendenti delle unita' sanitarie locali (USL), fermo restando il procedimento di cui al precedente articolo 6, la delegazione della pubblica amministrazione e' composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro della sanita', da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, da sei rappresentanti designati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e da due rappresentanti della Unione nazionale comuni, comunita', enti montani (UNCEM). Al Consiglio dei Ministri spetta la verifica delle compatibilita' finanziarie, come previsto dal precedente articolo 6 in relazione al successivo articolo 15)).

Testo in vigore dal 22 agosto 1985 al 21 febbraio 1993

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 219/1984

    Ha colpito questo articolo
    25 luglio 1984

    Essendo le Unità Sanitarie Locali "una struttura operativa dei comuni, singoli o associati e delle comunità montane" (art. 15, primo comma, l. n. 833 del 1978), la conseguente applicabilità agli accordi sindacali per i dipendenti da esse, del procedimento centralizzato di cui all'art. 8 della l. n. 93 del 1983, previsto per i dipendenti dei comuni e delle province - e non invece del procedimento stabilito per il personale delle regioni dall'art. 10 della stessa legge n. 93 del 1983 - costituisce violazione delle competenze riservate alle regioni a statuto ordinario e, "a fortiori", di quelle attribuite alle regioni a statuto speciale e province autonome, in materia sanitaria. Pertanto, l'art. 9 della l. 29 marzo 1983, n. 93, è costituzionalmente illegittimo. - S. n. 307/1983.

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 119 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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