Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Procedimento civile - Domanda di divorzio proposta da un solo coniuge - Fase contenziosa davanti al giudice istruttore - Omessa previsione che la domanda riconvenzionale proposta nella precedente fase presidenziale dal coniuge convenuto "debba ritenersi" tempestivamente proposta - Omessa previsione che la memoria integrativa del ricorrente "debba intendersi" ai fini della costituzione in giudizio davanti al G.I. - Denunciato irragionevole aggravio dell'onere difensivo del resistente, violazione della parità delle parti in giudizio, del principio del giusto processo e del principio sovranazionale del processo equo - Richiesta alla Corte costituzionale di un improprio avallo interpretativo, omessa ricerca di interpretazione costituzionalmente conforme e prospettazione di intervento additivo in termini alternativi - Manifesta inammissibilità della questione.
È dichiarata manifestamente inammissibile - per richiesta di improprio avallo interpretativo, omessa ricerca di interpretazione costituzionalmente conforme e prospettazione in termini alternativi dell'intervento additivo auspicato - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 10, della legge n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 2, comma 3-bis, del d.l. n. 35 del 2005, conv., con modif., nella legge n. 80 del 2005, censurato dal Tribunale di Crotone - in riferimento agli artt. 3, 111 e 117, primo comma, Cost. (quest'ultimo in relazione all'art. 6 della CEDU) - nelle parti in cui non prevede che la domanda riconvenzionale eventualmente rassegnata dal coniuge convenuto nella memoria difensiva ex art. 4, comma 5, della legge sul divorzio debba ritenersi tempestivamente proposta anche nella successiva fase contenziosa avanti al giudice istruttore, e che la memoria integrativa del coniuge ricorrente, avente il contenuto dell'art. 163 cod. proc. civ., debba intendersi ai fini della costituzione in giudizio davanti al g.i. ai sensi dell'art. 165 cod. proc. civ. Secondo l'interpretazione enunciata dalla Cassazione, ormai consolidata in termini di diritto vivente, il coniuge resistente nel giudizio di separazione o divorzio, che compaia assistito da difensore nella fase presidenziale depositando uno scritto difensivo con il quale formuli anche domande riconvenzionali, deve considerarsi costituito in giudizio sin da tale momento e le domande riconvenzionali debbono considerarsi ritualmente e tempestivamente proposte, senza che ne occorra la riproposizione nella successiva fase innanzi al giudice istruttore. Nel discostarsi da tale orientamento, reputandolo non coerente con la natura attualmente bifasica del procedimento divorzile, il giudice a quo pone una questione - prima ancora che manifestamente infondata - manifestamente inammissibile sotto più profili, perché sostanzialmente chiede alla Corte costituzionale un avallo interpretativo, con utilizzo improprio dell'incidente di costituzionalità; omette di verificare la possibilità di una interpretazione della norma censurata costituzionalmente conforme (individuabile nell'esegesi giurisprudenziale da cui si discosta); e auspica (per conseguire il medesimo risultato, di pari tutela difensiva del coniuge convenuto, conseguibile, e già conseguito, in via interpretativa) un intervento additivo prospettato in termini di irrisolta alternatività. ( Precedenti citati: ordinanze n. 87 del 2016 e n. 33 del 2016, sulla inammissibilità di questioni volte ad ottenere un improprio avallo interpretativo; sentenza n. 22 del 2016, ordinanze n. 4 del 2016 e n. 46 del 2016, sulla inammissibilità di richieste di interventi additivi prospettati in termini alternativi ).
sentenza 97/2017massima n. 39648 Riguarda ancheart. 2 d.l. 35/2005
Procedimento civile - Causa di divorzio - Procedimenti contenziosi aventi ad oggetto lo scioglimento e/o la cessazione degli effetti civili del matrimonio - Competenza territoriale del tribunale del luogo di ultima residenza comune dei coniugi - Criterio manifestamente irragionevole - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento di ulteriore censura.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 1, della legge n. 898 del 1970, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 3- bis , del d.l. n. 35 del 2005, inserito dalla legge di conversione n. 80 del 2005, limitatamente alle parole «del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza». La previsione, tra i criteri di competenza per territorio applicabili ai procedimenti concernenti lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di quello del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi, è manifestamente irragionevole ove si consideri che negli indicati procedimenti, nella maggioranza delle ipotesi, la residenza comune è cessata, quanto meno dal momento in cui i coniugi, in occasione della domanda di separazione - giudiziale o consensuale - sono stati autorizzati a vivere separatamente, sicché non è ravvisabile alcun collegamento fra i coniugi e il tribunale individuato dalla norma.
Riguarda ancheart. 2 d.l. 35/2005
Procedimento civile - Procedimento di divorzio - Udienza di comparizione davanti al giudice istruttore - Costituzione del convenuto e utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai coniugi al presidente - Lamentata, irragionevole, disparita' di trattamento rispetto al giudizio di separazione con lesione del diritto di difesa del convenuto e pregiudizio dell'unità familiare - Assenza della necessaria pregiudizialita' della questione - Manifesta inammissibilita'.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma ottavo, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, nel testo modificato dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74, nonché degli articoli 115, 116, 166 e 167 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 24 e 29 della Costituzione, in quanto, secondo una interpretazione giurisprudenziale, non sarebbe più necessaria nel giudizio di divorzio la notifica al convenuto del provvedimento presidenziale di fissazione dell'udienza davanti al giudice istruttore. Infatti, avendo il giudice 'a quo' dichiarato di aderire a diverso indirizzo interpretativo pure affermato in giurisprudenza e da lui ritenuto conforme ai principi costituzionali, la questione appare sollevata non per la sua necessaria pregiudizialità ai fini della decisione della controversia pendente, quanto piuttosto allo scopo di ottenere dalla Corte un avallo dell'opzione interpretativa ritenuta preferibile, con ciò utilizzando il giudizio di costituzionalità per un fine ad esso estraneo. - Sulla estraneità al giudizio di costituzionalità di questioni sollevate per fini di mera interpretazione, v., tra le altre, ordinanze n. 233/2000 e n. 158/2000. M.F.
Riguarda ancheart. 8 legge 74/1987art. 115 Codice di procedura civileart. 116 Codice di procedura civileart. 166 Codice di procedura civileart. 167 Codice di procedura civile
SEPARAZIONE DI CONIUGI - APPELLO AVVERSO LE SENTENZE PUBBLICATE DOPO L'INTRODUZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA - DECISIONE IN CAMERA DI CONSIGLIO - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata infondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 543/1989 e O. n. 587/1989.
Riguarda ancheart. 23 legge 898/1970art. 8 legge 74/1987
SEPARAZIONE DEI CONIUGI - GIUDIZIO DI APPELLO - PREVISTA PROCEDURA IN CAMERA DI CONSIGLIO - DEROGA AL PRINCIPIO DI PUBBLICITA' DELLE UDIENZE - ASSERITA IRRAGIONEVOLE LIMITAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 543/1989 e O. nn. 587/1989 e 120/1990.
Riguarda ancheart. 23 legge 74/1987art. 8 legge 74/1987
MATRIMONIO - CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI - SENTENZA DICHIARATIVA - APPELLO - PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata nei sensi di cui in motivazione e successivamente manifestamente infondata. - S. nn. 543/1989 e 573/1989; O. nn. 587/1989, 120/1990 e 212/1990.
Riguarda ancheart. 8 legge 74/1987
MATRIMONIO - SEPARAZIONE DEI CONIUGI - GIUDIZIO DI APPELLO - APPLICAZIONE DEL RITO CAMERALE - ESTENSIONE ALL'INTERA FASE DEL PREDETTO GIUDIZIO.
L'introduzione del rito camerale per i giudizi di appello avverso le sentenze di separazione personale dei coniugi (artt. 8 e 23, L. n. 74 del 1987) non e' limitata alla fase decisoria, ma si estende all'intero giudizio di secondo grado.
Riguarda ancheart. 23 legge 74/1987art. 8 legge 74/1987
MATRIMONIO - SEPARAZIONE DEI CONIUGI - GIUDIZIO DI APPELLO - SVOLGIMENTO CON IL RITO DELLA CAMERA DI CONSIGLIO - FORMA DI PROPOSIZIONE DEL GRAVAME - RICORSO E DECRETO PRESIDENZIALE DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA COLLEGIALE - ASSERITA CONSEGUENTE RIDUZIONE O VANIFICAZIONE DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
La previsione del rito camerale nel giudizio di appello avverso le sentenze di separazione personale dei coniugi non incide sul termine per l'impugnazione previsto dall'art. 325 cod.proc.civ., ma comporta che tale termine deve essere osservato per il solo deposito del ricorso, mentre la notifica di esso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza collegiale va effettuata entro il termine che spetta al giudice indicare nel medesimo decreto: onde l'emanazione di quest'ultimo dopo la scadenza del termine legale non elide il diritto di appellare. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di incostituzionalita' dell'art. 4, comma dodicesimo, L. 1 dicembre 1970 n. 898, come novellato dall'art. 8 L. 6 marzo 1987 n. 74, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost. sul presupposto che nei giudizi di separazione personale l'appello debba proporsi con lo strumento del ricorso-decreto). - S.n. 543/1989.
Riguarda ancheart. 8 legge 74/1987
MATRIMONIO - SEPARAZIONE DEI CONIUGI - GIUDIZIO DI APPELLO - SVOLGIMENTO CON IL RITO DELLA CAMERA DI CONSIGLIO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La prescrizione del rito camerale per i giudizi di appello avverso le sentenze di separazione personale dei coniugi assicura le necessarie garanzie processuali, e non e' indispensabile la pubblicita' delle udienze, tenuto conto del grado di giudizio e del tipo di controversia trattata. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 101, comma primo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4, comma dodicesimo, L. 1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall'art. 8, L. 6 marzo 1987 n. 74, nonche' dell'art. 23 di quest'ultima legge, interpretati nel senso che escluderebbero l'applicabilita' all'intera fase di appello della forma contenziosa ordinaria). - S.n. 543/1989; nonche' - sulla pubblicita' delle udienze - S.n. 212/1986.
Riguarda ancheart. 8 legge 74/1987art. 23 legge 74/1987
MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - PROCEDIMENTO - FISSAZIONE DEL TERMINE PER LA COMPARIZIONE DEI CONIUGI E PER LA NOTIFICA DEL RICORSO E DEL DECRETO - MANCATA PREVISIONE DI LIMITI E DI TERMINI MINIMI PER LE CARENZE DI DIFESA DEL CONVENUTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
L'art. 4, terzo comma della legge 1 dicembre 1970, n. 898, correttamente interpretato non conferisce al giudice adito per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio un potere illimitato nel fissare la data della comparizione dei coniugi davanti a se` e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, ma lo vincolano all'osservanza del contraddittorio, precludendogli - a pena di nullita` - la fissazione di un termine che rende impossibile, o anche estremamente difficile l'effettiva partecipazione di una delle parti al giudizio. E' pertanto infondata la questione di illegittimita` costituzionale della norma citata in riferimento all'art. 24, secondo comma Cost.
sentenza 10/1978massima n. 14074