Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 3 — Estrazione e fabbricazione di sale da parte di privati

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[1]Estrazione e fabbricazione di sali da parte di privati.

[2]L'Amministrazione dei Monopoli puo' autorizzare la estrazione del sale dai giacimenti o dall'acqua di sorgenti, nel territorio del Regno soggetto a monopolio, a fine di esportazione o di impiego per le industrie menzionate nell'art. 21.

[3]Puo' anche autorizzare la fabbricazione di tipi speciali di sale alimentare per il consumo nel territorio del Regno soggetto a monopolio, purche' la vendita ne sia riservata alla stessa Amministrazione dei Monopoli, alle condizioni da essa stabilite volta per volta.

[4]La coltivazione dei fondi saliferi affidata a privati nel territorio del Regno soggetto a monopolio e' esercitata secondo le norme speciali emanate dall'Amministrazione dei Monopoli.

Testo in vigore dal 25 agosto 1942 al 12 dicembre 1952

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 257/1994

    Questione infondata
    23 giugno 1994

    Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 1 della legge 17 luglio 1942, n. 907 (Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 43 della Costituzione, dalla Corte di appello di Firenze con la ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consult…

    Art. 3 cost. · Art. 43 cost. · Art. 3 Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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