Art. 3 — Estrazione e fabbricazione di sale da parte di privati
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[1]Estrazione e fabbricazione di sali da parte di privati.
[2]L'Amministrazione dei Monopoli puo' autorizzare la estrazione del sale dai giacimenti o dall'acqua di sorgenti, nel territorio del Regno soggetto a monopolio, a fine di esportazione o di impiego per le industrie menzionate nell'art. 21.
[3]Puo' anche autorizzare la fabbricazione di tipi speciali di sale alimentare per il consumo nel territorio del Regno soggetto a monopolio, purche' la vendita ne sia riservata alla stessa Amministrazione dei Monopoli, alle condizioni da essa stabilite volta per volta.
[4]La coltivazione dei fondi saliferi affidata a privati nel territorio del Regno soggetto a monopolio e' esercitata secondo le norme speciali emanate dall'Amministrazione dei Monopoli.
Testo in vigore dal 25 agosto 1942 al 12 dicembre 1952
