Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 3 — Estrazione e fabbricazione di sale da parte di privati

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((L'Amministrazione dei monopoli puo' autorizzare:

  • 1)l'estrazione del sale dai giacimenti e dall'acqua di sorgenti, nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, a fine di esportazione o di impiego per le industrie menzionate nell'art. 21. La concessione e' subordinata al pagamento di un canone annuo da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli;
  • 2)la fabbricazione di tipi speciali di sale alimentare per il consumo nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, purche' la vendita ne sia riservata alla stessa Amministrazione dei monopoli, alle condizioni da essa stabilite di volta in volta;
  • 3)la produzione di sale col metodo idrolitico nella preparazione degli estratti alimentari e dei condimenti per minestra. Sull'intero quantitativo di sale in essi contenuto e' dovuto un diritto di monopolio da stabilirsi con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri. Per la riscossione del diritto di monopolio il Ministro per le finanze puo' consentire l'abbonamento annuo)).

Testo in vigore dal 12 dicembre 1952 al 17 novembre 1957

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 257/1994

    Questione infondata
    23 giugno 1994

    Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 1 della legge 17 luglio 1942, n. 907 (Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 43 della Costituzione, dalla Corte di appello di Firenze con la ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consult…

    Art. 3 cost. · Art. 43 cost. · Art. 3 Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 dicembre 1952

Confronto con la versione in vigore dal 25 agosto 1942 al 12 dicembre 1952. 53 parole tolte, 113 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: Estrazione e fabbricazione di sali da parte di privati.

tolto: L'Amministrazione dei Monopoli puo' autorizzare la estrazioneaggiunto: L'Amministrazione dei monopoli puo' autorizzare:

aggiunto: 1) l'estrazione del sale dai giacimenti tolto: o aggiunto: e dall'acqua di sorgenti, nel territorio tolto: del Regno aggiunto: della Repubblica soggetto a monopolio, a fine di esportazione o di impiego per le industrie menzionate nell'art. 21. aggiunto: La concessione e' subordinata al pagamento di un canone annuo da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli;

tolto: Puo' anche autorizzareaggiunto: 2) la fabbricazione di tipi speciali di sale alimentare per il consumo nel territorio tolto: del Regno aggiunto: della Repubblica soggetto a monopolio, purche' la vendita ne sia riservata alla stessa Amministrazione dei tolto: Monopoli aggiunto: monopoli, alle condizioni da essa stabilite tolto: volta per volta.

tolto: La coltivazione dei fondi saliferi affidata a privati nel territorio del Regno soggetto a monopolio e' esercitata secondo le norme speciali emanate dall'Amministrazione dei Monopoli aggiunto: di volta in volta;

aggiunto: 3) la produzione di sale col metodo idrolitico nella preparazione degli estratti alimentari e dei condimenti per minestra. Sull'intero quantitativo di sale in essi contenuto e' dovuto un diritto di monopolio da stabilirsi con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri. Per la riscossione del diritto di monopolio il Ministro per le finanze puo' consentire l'abbonamento annuo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art3 · fonte del testo