Art. 3 — Estrazione e fabbricazione di sale da parte di privati
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((L'Amministrazione dei monopoli puo' autorizzare:
- 1)l'estrazione del sale dai giacimenti e dall'acqua di sorgenti, nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, a fine di esportazione o di impiego per le industrie menzionate nell'art. 21. La concessione e' subordinata al pagamento di un canone annuo da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli;
- 2)la fabbricazione di tipi speciali di sale alimentare per il consumo nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, purche' la vendita ne sia riservata alla stessa Amministrazione dei monopoli, alle condizioni da essa stabilite di volta in volta;
- 3)la produzione di sale col metodo idrolitico nella preparazione degli estratti alimentari e dei condimenti per minestra. Sull'intero quantitativo di sale in essi contenuto e' dovuto un diritto di monopolio da stabilirsi con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri. Per la riscossione del diritto di monopolio il Ministro per le finanze puo' consentire l'abbonamento annuo)).
Testo in vigore dal 12 dicembre 1952 al 17 novembre 1957
