Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 7 — Introduzione di sale per le industrie

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[1]Gli esercenti le industrie, esistenti nel territorio del Regno soggetto a monopolio, prevedute nei commi primo e secondo dell'art. 20, possono essere autorizzati dall'Amministrazione dei Monopoli ad introdurre direttamente dalla Sicilia sale minerale, quando questo risulti indispensabile per le esigenze di tali industrie. L'introduzione e' subordinata al pagamento di un diritto di monopolio da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli.

[2]Gli esercenti le industrie, esistenti nel territorio del Regno soggetto a monopolio, prevedute nei commi primo e secondo dell'art. 21, possono introdurre il sale comune direttamente dalla Sicilia, dalla Sardegna, dalle isole minori ad esse adiacenti, dall'Africa italiana e dagli altri territori soggetti alla sovranita' dello Stato, soltanto nella quantita' occorrente per le rispettive industrie.

Testo in vigore dal 25 agosto 1942 al 8 novembre 1947

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urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art7 · fonte del testo