Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 7 — Introduzione di sale per le industrie

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[1]((Gli esercenti le industrie, esistenti nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, prevedute nei comma primo e secondo dell'art. 20 possono introdurre il sale comune direttamente dalla Sicilia, dalla Sardegna dalle isole minori ad essi adiacenti, dall'Africa italiana e dagli altri territori soggetti alla sovranita' dello Stato, soltanto nella quantita' occorrente per le rispettive industrie.

[2]Gli esercenti le industrie esistenti nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, non comprese nell'articolo 20, ma ammesse all'acquisto del sale a prezzo speciale di cui all'art. 21, possono essere autorizzati dall'Amministrazione dei monopoli di Stato ad introdurre direttamente dalla Sicilia sale minerale comune, quando questo risulti indispensabile per le esigenze di tali industrie. L'introduzione e' subordinata al pagamento di un diritto di monopolio pari alla differenza tra il prezzo che le industrie stesse pagherebbero acquistando il sale dal monopolio ed il prezzo industriale previsto nell'art. 20)).

Testo in vigore dal 8 novembre 1947 al 12 dicembre 1952

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Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 8 novembre 1947

Confronto con la versione in vigore dal 25 agosto 1942 al 8 novembre 1947. 75 parole tolte, 93 parole aggiunte in 3 capoversi.

Gli esercenti le industrie, esistenti nel territorio tolto: del Regno aggiunto: della Repubblica soggetto a monopolio, prevedute nei tolto: commi aggiunto: comma primo e secondo dell'art. 20tolto: , aggiunto: possono introdurre il sale comune direttamente dalla Sicilia, dalla Sardegna dalle isole minori ad essi adiacenti, dall'Africa italiana e dagli altri territori soggetti alla sovranita' dello Stato, soltanto nella quantita' occorrente per le rispettive industrie.

aggiunto: Gli esercenti le industrie esistenti nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, non comprese nell'articolo 20, ma ammesse all'acquisto del sale a prezzo speciale di cui all'art. 21, possono essere autorizzati dall'Amministrazione dei tolto: Monopoli aggiunto: monopoli di Stato ad introdurre direttamente dalla Sicilia sale minerale aggiunto: comune, quando questo risulti indispensabile per le esigenze di tali industrie. L'introduzione e' subordinata al pagamento di un diritto di monopolio tolto: da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli.

tolto: Gli esercenti le industrie, esistenti nel territorio del Regno soggetto a monopolio, prevedute nei commi primo e secondo dell'art. 21, possono introdurre il sale comune direttamente dalla Sicilia, dalla Sardegna, dalle isole minori ad esse adiacenti, dall'Africa italiana e dagli altri territori soggetti alla sovranita' dello Stato, soltanto nella quantita' occorrente per le rispettive industrie aggiunto: pari alla differenza tra il prezzo che le industrie stesse pagherebbero acquistando il sale dal monopolio ed il prezzo industriale previsto nell'art. 20.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art7 · fonte del testo