Art. 7 — Introduzione di sale per le industrie
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[1]((Gli esercenti le industrie, esistenti nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, prevedute nei comma primo e secondo dell'art. 20 possono introdurre il sale comune direttamente dalla Sicilia, dalla Sardegna dalle isole minori ad essi adiacenti, dall'Africa italiana e dagli altri territori soggetti alla sovranita' dello Stato, soltanto nella quantita' occorrente per le rispettive industrie.
[2]Gli esercenti le industrie esistenti nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, non comprese nell'articolo 20, ma ammesse all'acquisto del sale a prezzo speciale di cui all'art. 21, possono essere autorizzati dall'Amministrazione dei monopoli di Stato ad introdurre direttamente dalla Sicilia sale minerale comune, quando questo risulti indispensabile per le esigenze di tali industrie. L'introduzione e' subordinata al pagamento di un diritto di monopolio pari alla differenza tra il prezzo che le industrie stesse pagherebbero acquistando il sale dal monopolio ed il prezzo industriale previsto nell'art. 20)).
Testo in vigore dal 8 novembre 1947 al 12 dicembre 1952
