Art. 70 — Cessione od uso diverso di sali dati alle industrie
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 agosto 1942 al 1 gennaio 1973. Leggi il testo vigente →
Commette contrabbando chiunque cede, acquista od impiega in uso diverso da quello autorizzato sali ceduti dall'Amministrazione dei Monopoli a prezzo industriale o a prezzo speciale ovvero sali introdotti a norma dell'articolo 7 dalla Sicilia, dalla Sardegna ed isole minori adiacenti, dall'Africa Italiana e dagli altri territori soggetti alla sovranita' dello Stato.
Testo in vigore dal 25 agosto 1942 al 1 gennaio 1973
