Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 77 — Pene per la semina, il trapiantamento e la coltivazione del tabacco senza autorizzazione

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[1]Chiunque semina abusivamente tabacco e' punito con la multa da L. 200 a L. Chiunque trapianta abusivamente piante di tabacco e' punito con la multa da L. 250 a L. 500, quando le piante trapiantate abusivamente sono in numero non superiore a cinque; per ogni pianta in piu' la pena e' aumentata da L. 5 a L. 15.

[2]Chiunque coltiva abusivamente piante di tabacco, e' punito con la multa da L. 300 a L. 600, quando le piante coltivate abusivamente sono in numero non superiore a cinque; per ogni pianta in piu' la pena e' annientata da L. 15 a L. 25.

[3]Il colpevole di trapiantamento abusivo che ha anche abusivamente seminato le piante trapiantate, e' soggetto soltanto alla pena stabilita per il trapianta. mento abusivo. Se il colpevole di coltivazione abusiva ha anche abusivamente seminato e trapiantato le piante coltivate e' soggetto soltanto alla pena stabilita per la coltivazione abusiva.

Testo in vigore dal 25 agosto 1942 al 20 maggio 1945

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art77 · fonte del testo