Art. 77 — Pene per la semina, il trapiantamento e la coltivazione del tabacco senza autorizzazione
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[1]((Chiunque semina abusivamente tabacco e' punito con la multa da 400 a L. 2000
[2]Chiunque trapianta abusivamente piante di tabacco e' punito con la multa da L. 500 a L. 1000 quando le piante trapiantate abusivamente sono in numero non superiore a cinque; per ogni pianta in piu' la pena e' aumentata da L. 10 a L. 30.
[3]Chiunque coltiva abusivamente piante di tabacco, e' punito con la multa da la 600 a L. 1200 quando le piante coltivate abusivamente sono in numero non superiore a cinque; per ogni pianta in piu' la pena e' aumentata da L. 30 a L. 50.
[4]Il colpevole di trapiantamento abusivo che ha anche abusivamente seminato le piante trapiantate, e' soggetto «soltanto alla pena stabilita per trapiaatamento abusivo.
[5]Se il colpevole di coltivazione abusiva ha anche abusivantante seminato e trapiantato le piante coltivate soggetto soltanto alla pena stabilita per la coltivazione abusiva)).
Testo in vigore dal 6 luglio 1945 al 6 giugno 1946
