Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 77 — Pene per la semina, il trapiantamento e la coltivazione del tabacco senza autorizzazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 luglio 1945 al 6 giugno 1946. Leggi il testo vigente →

[1]((Chiunque semina abusivamente tabacco e' punito con la multa da 400 a L. 2000

[2]Chiunque trapianta abusivamente piante di tabacco e' punito con la multa da L. 500 a L. 1000 quando le piante trapiantate abusivamente sono in numero non superiore a cinque; per ogni pianta in piu' la pena e' aumentata da L. 10 a L. 30.

[3]Chiunque coltiva abusivamente piante di tabacco, e' punito con la multa da la 600 a L. 1200 quando le piante coltivate abusivamente sono in numero non superiore a cinque; per ogni pianta in piu' la pena e' aumentata da L. 30 a L. 50.

[4]Il colpevole di trapiantamento abusivo che ha anche abusivamente seminato le piante trapiantate, e' soggetto «soltanto alla pena stabilita per trapiaatamento abusivo.

[5]Se il colpevole di coltivazione abusiva ha anche abusivantante seminato e trapiantato le piante coltivate soggetto soltanto alla pena stabilita per la coltivazione abusiva)).

Testo in vigore dal 6 luglio 1945 al 6 giugno 1946

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 luglio 1945

Confronto con la versione in vigore dal 20 maggio 1945 al 6 luglio 1945. 5 parole tolte, 18 parole aggiunte in 5 capoversi.

Chiunque semina abusivamente aggiunto: tabacco e' punito con la multa da 400 a L. 2000

aggiunto: Chiunque trapianta abusivamente piante di tabacco e' punito con la multa da L. 500 a L. 1000tolto: , quando le piante trapiantate abusivamente sono in numero non superiore a cinque; per ogni pianta in piu' la pena e' aumentata da L. 10 a L. 30.

Chiunque coltiva abusivamente piante di tabacco, e' punito con la multa da tolto: L. aggiunto: la 600 a L. 1200tolto: , quando le piante coltivate abusivamente sono in numero non superiore a cinque; per ogni pianta in piu' la pena e' aumentata da L. 30 a L. 50.

Il colpevole di trapiantamento abusivo che ha anche abusivamente seminato le piante trapiantate, e' soggetto aggiunto: «soltanto alla pena stabilita per tolto: trapiantamento abusivo. aggiunto: trapiaatamento abusivo.

Se il colpevole di coltivazione abusiva ha anche tolto: abusivamente aggiunto: abusivantante seminato e trapiantato le piante coltivate tolto: e' soggetto soltanto alla pena stabilita per la coltivazione abusiva.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art77 · fonte del testo