Art. 77 — Pene per la semina, il trapiantamento e la coltivazione del tabacco senza autorizzazione
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[1]Chiunque semina abusivamente tabacco e' punito con la multa da L. 1500 a L. Chiunque trapianta abusivamente piante di tabacco e' punito con la multa da L. 2000 a L. 4000 quando le piante trapiantate abusivamente sono in numero non superiore a cinque; per ogni pianta in piu' la pena e' aumentata da L. 40 a L. 120.
[2]Chiunque coltiva abusivamente piante di tabacco e punito con la multa da L. 2500 a L. 5000, quando le piante coltivate abusivamente sono in numero non superiore a cinque; per ogni pianta in piu' la pena e' aumentata da L. 100 a L. 200.
[3]Il colpevole di trapiantamento abusivo che ha anche abusivamente seminato le piante trapiantate, e' soggetto soltanto alla pena stabilita per il trapiantamento abusivo. Se il colpevole di coltivazione abusiva ha anche abusivamente seminato e trapiantato le piante coltivate e' soggetto soltanto alla pena stabilita per la coltivazione abusiva. 7
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 3 gennaio 1951, n. 27
7La L. 3 gennaio 1951, n. 27 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Sono decuplicate le multe stabilite dagli articoli 77 e 79 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e successivamente aumentate a norma del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 401". Ha inoltre disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le disposizioni piu' favorevoli della presente legge si applicano in deroga all'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, anche ai reati commessi sotto l'impero del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 726".
Testo in vigore dal 17 febbraio 1951 al 30 gennaio 1971
