Art. 77 — Pene per la semina, il trapiantamento e la coltivazione del tabacco senza autorizzazione
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[1]((Chiunque semina abusivamente piante di tabacco e' punito con la multa da L. 500 a L. 1000, quando le piante trapiantate abusivamente sono in numero non superiore a cinque; per ogni pianta in piu' la pena e' aumentata da L. 10 a L. 30.
[2]Chiunque coltiva abusivamente piante di tabacco, e' punito con la multa da L. 600 a L. 1200, quando le piante coltivate abusivamente sono in numero non superiore a cinque; per ogni pianta in piu' la pena e' aumentata da L. 30 a L. 50.
[3]Il colpevole di trapiantamento abusivo che ha anche abusivamente seminato le piante trapiantate, e' soggetto soltanto alla pena stabilita per trapiantamento abusivo. Se il colpevole di coltivazione abusiva ha anche abusivamente seminato e trapiantato le piante coltivate e' soggetto soltanto alla pena stabilita per la coltivazione abusiva)).
Testo in vigore dal 20 maggio 1945 al 6 luglio 1945
