Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 77 — Pene per la semina, il trapiantamento e la coltivazione del tabacco senza autorizzazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 maggio 1945 al 6 luglio 1945. Leggi il testo vigente →

[1]((Chiunque semina abusivamente piante di tabacco e' punito con la multa da L. 500 a L. 1000, quando le piante trapiantate abusivamente sono in numero non superiore a cinque; per ogni pianta in piu' la pena e' aumentata da L. 10 a L. 30.

[2]Chiunque coltiva abusivamente piante di tabacco, e' punito con la multa da L. 600 a L. 1200, quando le piante coltivate abusivamente sono in numero non superiore a cinque; per ogni pianta in piu' la pena e' aumentata da L. 30 a L. 50.

[3]Il colpevole di trapiantamento abusivo che ha anche abusivamente seminato le piante trapiantate, e' soggetto soltanto alla pena stabilita per trapiantamento abusivo. Se il colpevole di coltivazione abusiva ha anche abusivamente seminato e trapiantato le piante coltivate e' soggetto soltanto alla pena stabilita per la coltivazione abusiva)).

Testo in vigore dal 20 maggio 1945 al 6 luglio 1945

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 maggio 1945

Confronto con la versione in vigore dal 25 agosto 1942 al 20 maggio 1945. 26 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.

Chiunque semina abusivamente tolto: tabacco e' punito con la multa da L. 200 a L. Chiunque trapianta abusivamente piante di tabacco e' punito con la multa da L. tolto: 250 aggiunto: 500 a L. tolto: 500 aggiunto: 1000, quando le piante trapiantate abusivamente sono in numero non superiore a cinque; per ogni pianta in piu' la pena e' aumentata da L. tolto: 5 aggiunto: 10 a L. tolto: 15 aggiunto: 30.

Chiunque coltiva abusivamente piante di tabacco, e' punito con la multa da L. tolto: 300 aggiunto: 600 a L. tolto: 600 aggiunto: 1200, quando le piante coltivate abusivamente sono in numero non superiore a cinque; per ogni pianta in piu' la pena e' tolto: annientata aggiunto: aumentata da L. tolto: 15 aggiunto: 30 a L. tolto: 25 aggiunto: 50.

Il colpevole di trapiantamento abusivo che ha anche abusivamente seminato le piante trapiantate, e' soggetto soltanto alla pena stabilita per tolto: il trapianta. mento aggiunto: trapiantamento abusivo. Se il colpevole di coltivazione abusiva ha anche abusivamente seminato e trapiantato le piante coltivate e' soggetto soltanto alla pena stabilita per la coltivazione abusiva.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art77 · fonte del testo