Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 95 — Trasporto di sale e tabacco in transito

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[1]((Qualora nei trasporti di sali o di tabacchi in transito, autorizzato a norma degli articoli 32 e 61, si verifichino le ipotesi prevedute nell'art. 120 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, lo speditore e' punito con l'ammenda da L. 200 a L. 3000 al quintale se si tratta di tabacco greggio o di prodotti derivati dal tabacco; da L. 100 a L. 2000 a chilogrammo se si tratta di tabacco lavorato. In ogni caso la pena dell'ammenda non puo' essere inferiore a L. 200.

[2]Qualora si verifichino le ipotesi prevedute nell'articolo 121 della predetta legge, lo speditore e' punito con l'ammenda da L. 600 a L. 5000 al quintale, se si tratta di sale, da L. 500 a L. 1500 a chilogrammo se si tratta di tabacco greggio o di prodotti derivati del tabacco; da L. 700 a L. 3000 a chilogrammo, se si tratta di tabacco lavorato)).

Testo in vigore dal 6 giugno 1946 al 27 settembre 1946

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 giugno 1946

Confronto con la versione in vigore dal 25 agosto 1942 al 6 giugno 1946. 43 parole tolte, 28 parole aggiunte in 2 capoversi.

Qualora nei trasporti di sali o di tabacchi in transito, autorizzato a norma degli articoli 32 e 61, si verifichino le ipotesi prevedute tolto: nell'articolo aggiunto: nell'art. 120 della legge doganale 25 settembre tolto: 1910-XVIII aggiunto: 1940, n. 1424, lo speditore e' punito con l'ammenda da L. tolto: 20 aggiunto: 200 a L. tolto: 300 al quintale, aggiunto: 3000 al quintale se si tratta di tolto: sale; da L. 5 a L. 100 per chilogrammi, se si tratta di tabacco greggio o di prodotti derivati tolto: del aggiunto: dal tabacco; da L. tolto: 10 n. L. 230 a chilogrammi, aggiunto: 100 a L. 2000 a chilogrammo se si tratta di tabacco lavorato. In ogni caso la pena tolto: della ammenda aggiunto: dell'ammenda non puo' essere inferiore a L. tolto: 20 aggiunto: 200.

Qualora si verifichino le ipotesi prevedute nell'articolo 121 della predetta legge, lo speditore e' punito con l'ammenda da L. tolto: 100 e L. 500 aggiunto: 600 a L. 5000 al quintale, se si tratta di saletolto: ;aggiunto: , da L. tolto: 50 aggiunto: 500 a L. tolto: 150 a chilogramma, aggiunto: 1500 a chilogrammo se si tratta di tabacco greggio o di prodotti derivati del tabacco; da tolto: I,. 70 aggiunto: L. 700 a L. tolto: 300 a chilogramma aggiunto: 3000 a chilogrammo, se si tratta di tabacco lavorato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art95 · fonte del testo