Art. 95 — Trasporto di sale e tabacco in transito
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 agosto 1942 al 6 giugno 1946. Leggi il testo vigente →
[1]Qualora nei trasporti di sali o di tabacchi in transito, autorizzato a norma degli articoli 32 e 61, si verifichino le ipotesi prevedute nell'articolo 120 della legge doganale 25 settembre 1910-XVIII, n. 1424, lo speditore e' punito con l'ammenda da L. 20 a L. 300 al quintale, se si tratta di sale; da L. 5 a L. 100 per chilogrammi, se si tratta di tabacco greggio o di prodotti derivati del tabacco; da L. 10 n. L. 230 a chilogrammi, se si tratta di tabacco lavorato. In ogni caso la pena della ammenda non puo' essere inferiore a L. 20.
[2]Qualora si verifichino le ipotesi prevedute nell'articolo 121 della predetta legge, lo speditore e' punito con l'ammenda da L. 100 e L. 500 al quintale, se si tratta di sale; da L. 50 a L. 150 a chilogramma, se si tratta di tabacco greggio o di prodotti derivati del tabacco; da I,. 70 a L. 300 a chilogramma, se si tratta di tabacco lavorato.
Testo in vigore dal 25 agosto 1942 al 6 giugno 1946
