Art. 95 — Trasporto di sale e tabacco in transito
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[1]((Qualora nei trasporti di sali e di tabacchi in transito, autorizzato a norma degli articoli 32 e 61, si verifichino le ipotesi prevedute nell'art. 120 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, lo speditore e' punito con l'ammenda da L. 200 a L. 3000 al quintale se si tratta di sale da L. 50 a L. 1000 per chilogrammo, se si tratta di tabacco greggio o di prodotti derivati dal tabacco; da L. 100 a L. 2000 al chilogrammo, se si tratta di tabacco lavorato.)) ((In ogni caso la pena dell'ammenda non puo' essere inferiore a L. 200)).
[2]Qualora si verifichino le ipotesi prevedute nell'articolo 121 della predetta legge, lo speditore e' punito con l'ammenda da L. 600 a L. 5000 al quintale, se si tratta di sale, da L. 500 a L. 1500 a chilogrammo se si tratta di tabacco greggio o di prodotti derivati del tabacco; da L. 700 a L. 3000 a chilogrammo, se si tratta di tabacco lavorato.
Testo in vigore dal 27 settembre 1946 al 17 febbraio 1951
