Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 96 — Vendita di generi di monopolio senza autorizzazione od acquisto da persone non autorizzate alla vendita

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[1](( Chiunque senza autorizzazione dell'Amministrazione dei monopoli, vende o pone in vendita generi di monopolio, e' punito con l'ammenda da L. 100 a L. 500, se trattasi di sali. da L. 500 a L. 5000 se trattasi di tabacchi.

[2]Chiunque acquista generi di monopolio da persona non autorizzata alla vendita, e' punito con l'ammenda da L. 100 a L. 500)).

Testo in vigore dal 6 luglio 1945 al 6 giugno 1946

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 luglio 1945

Confronto con la versione in vigore dal 20 maggio 1945 al 6 luglio 1945. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte.

Chiunquetolto: , senza autorizzazione dell'Amministrazione dei monopoli, vende o pone in vendita generi di monopolio, e' punito con l'ammenda da L. 100 a L. tolto: 150 aggiunto: 500, se trattasi di salitolto: ; da.aggiunto: . da L. 500 a L. 5000 se trattasi di tabacchi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art96 · fonte del testo