Art. 96 — Vendita di generi di monopolio senza autorizzazione od acquisto da persone non autorizzate alla vendita
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[1](( Chiunque senza autorizzazione dell'Amministrazione dei monopoli, vende o pone in vendita generi di monopolio, e' punito con l'ammenda da L. 100 a L. 500, se trattasi di sali. da L. 500 a L. 5000 se trattasi di tabacchi.
[2]Chiunque acquista generi di monopolio da persona non autorizzata alla vendita, e' punito con l'ammenda da L. 100 a L. 500)).
Testo in vigore dal 6 luglio 1945 al 6 giugno 1946
