Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 96 — Vendita di generi di monopolio senza autorizzazione od acquisto da persone non autorizzate alla vendita

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[1](( Chiunque senza autorizzazione dell'Amministrazione dei monopoli vende o pone in vendita generi di monopolio, e' punito con l'ammenda da L. 300 a L. 1500 se si tratta di sali; da L. 1000 a L. 5000 se trattasi di tabacchi.

[2]Chiunque acquista generi di monopolio da persona non autorizzata alla vendita, e' punito con l'ammenda da L. 200 a L. 1000)).

Testo in vigore dal 6 giugno 1946 al 4 ottobre 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 giugno 1946

Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1945 al 6 giugno 1946. 9 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.

Chiunque senza autorizzazione dell'Amministrazione dei monopolitolto: , vende o pone in vendita generi di monopolio, e' punito con l'ammenda da L. tolto: 100 aggiunto: 300 a L. tolto: 500, se trattasi di sali. aggiunto: 1500 se si tratta di sali; da L. tolto: 500 aggiunto: 1000 a L. 5000 se trattasi di tabacchi.

Chiunque acquista generi di monopolio da persona non autorizzata alla vendita, e' punito con l'ammenda da L. tolto: 100 aggiunto: 200 a L. tolto: 500 aggiunto: 1000.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art96 · fonte del testo