Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 96 — Vendita di generi di monopolio senza autorizzazione od acquisto da persone non autorizzate alla vendita

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[1]Chiunque, senza autorizzazione dell'Amministrazione dei Monopoli, vende o pone in vendita generi di monopolio e'.punito con l'ammenda da 50 a L. 200, se trattasi di sali; da L. 100 a L. 500, se trattasi di tabacchi.

[2]Chiunque acquista generi di monopolio da persona non autorizzata alla vendita e' punito con l'ammenda da L. 25 a L. 100.

Testo in vigore dal 25 agosto 1942 al 20 maggio 1945

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art96 · fonte del testo