Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Locazione di immobili urbani - Locazioni ad uso non abitativo - Cessazione del rapporto - Diritto del conduttore all’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale - Mancata esclusione dell’indennità (aggiuntiva) nell’ipotesi in cui l’immobile sia destinato, dopo il rilascio, ad attività identica o affine anche se soltanto in via meramente occasionale e transitoria - Asserita, irragionevole, equiparazione di situazioni diverse - Erroneità del presupposto interpretativo assunto dal rimettente - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui - attribuendo al conduttore di immobile adibito ad uso diverso dall’abitazione il diritto all’indennità per la perdita dell’avviamento ove l’immobile, dopo il rilascio, venga entro un anno adibito all’esercizio della stessa attività o di attività affini a quella svolta dal conduttore uscente - non esclude tale diritto nel caso in cui la destinazione dell’immobile ad attività identica o affine sia meramente occasionale e transitoria. Infatti appare palese l’erroneità del presupposto interpretativo assunto dal rimettente, il quale muove da un indirizzo giurisprudenziale formato con esclusivo riferimento al primo comma della disposizione censurata, e non dà alcun conto nell’ordinanza delle ragioni che dovrebbero sostenere l’estensione di tale orientamento alla fattispecie oggetto della questione di costituzionalità, riguardata dal secondo comma della medesima disposizione.
sentenza 2/2002massima n. 26766 LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO - INDENNITA' PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ESCLUDENTI IL DIRITTO DEL CONDUTTORE A TALE INDENNITA' - OMESSA INCLUSIONE IN ESSE DEI PROVVEDIMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Il provvedimento amministrativo, che vieti 'sine die' l'utilizzazione dell'immobile locato non solo da parte del conduttore ma da parte dello stesso locatore, il quale conserva il titolo di proprieta' spogliato del suo contenuto economico, determinando la cessazione del rapporto non puo' non produrre effetti anche sulla obbligazione di corrispondere al conduttore l'indennita' per la perdita dell' avviamento, analogamente a quanto e' espressamente contemplato in caso di cessazione del rapporto di locazione per risoluzione da inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o per una delle procedure previste dalla legge fallimentare. E', pertanto, privo di ragionevolezza e in contrasto con l'art. 3 della Costituzione e come tale va dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede i provvedimenti della pubblica Amministrazione tra le cause di cessazione del rapporto di locazione che escludono il diritto del conduttore alla indennita' per la perdita dell'avviamento. - v. S.nn. 882 e 126 del 1988. O.n. 583/1987. S.nn. 576 del 1987, 300 e 128/1983, 36/1980, 73/1966 (in tema di indennita' per la perdita di avviamento commerciale).
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI AD USO COMMERCIALE - INDENNITA' PER LA PERDITA DELL' AVVIAMENTO - ESCLUSIONE IN CASO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO "PER MUTUO CONSENSO" - OMESSA PREVISIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Ai fini dell'esclusione del diritto all'indennita' per la perdita dell'avviamento commerciale, la cessazione della locazione "per mutuo consenso" e' assimilabile alla disdetta o recesso del conduttore. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 34, comma primo, L. 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui non contempla l'ipotesi di "risoluzione per mutuo consenso" tra quelle che escludono il diritto all'indennita'.
LOCAZIONE - IMMOBILE ALBERGHIERO - CESSAZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO DEL CONDUTTORE - INDENNITA' PER LA PERDITA DI AVVIAMENTO COMMERCIALE - OMESSA PREVISIONE NELL'IPOTESI DI AFFITTO DI AZIENDA - RESTITUZIONE ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.
Vanno restituiti gli atti al giudice 'a quo' perche` la stessa autorita` remittente valuti se permanga la rilevanza della sollevata questione nel giudizio innanzi a se` pendente (nel quale si controverte sul rilascio di un immobile utilizzato per attivita` alberghiera iniziata dall'affittuario) alla luce dello 'ius superveniens' di cui al D.L. 7 febbraio 1985 n. 12, il cui art. 1 nel comma nono 'septies', - introdotto dalla legge di conv. 5 aprile 1985 n. 118 (applicabile a tutti i rapporti di locazione alberghiera in atto all'entrata in vigore della legge stessa, in forza del successivo comma nono 'octies' art. 1 cit.) - dispone che "si ha locazione di immobile, e non affitto di azienda, in tutti i casi in cui l'attivita` alberghiera sia iniziata dal conduttore". (Questione di legittimita` costituzionale dell'art. 34 legge 27 luglio 1978, n. 392 - in riferimento all'art. 3 Cost. - per ingiustificata disparita` di trattamento tra conduttore di immobile ed affittuario di azienda, in relazione all'attribuzione, prevista solo in favore del primo, dell'indennita` di avviamento in caso di cessazione del rapporto di affitto).
LOCAZIONE - IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO - INDENNITA' DI AVVIAMENTO COMMERCIALE - DETERMINAZIONE - INIZIATIVA PROCESSUALE DEL CONDUTTORE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Secondo il sistema normativo vigente il locatore e` legittimato a richiedere giudizialmente la determinazione dell'indennita` di avviamento commerciale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 24 Cost. - degli artt. 69, penultimo comma e 34, ultimo comma L. 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui, rimettendo all'iniziativa processuale del conduttore la determinazione dell'indennita` di avviamento, comprime il diritto all'azione del locatore; questione gia` decisa con S. n. 154/1986).
Riguarda ancheart. 69 Legge sull’equo canone
LOCAZIONE - IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO - CESSAZIONE PER IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA - PERIMENTO DELL'IMMOBILE LOCATO - INDENNITA' PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO COMMERCIALE - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE - OMESSA ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, DELLA QUESTIONE.
Alla totale e definitiva distruzione dell'immobile locato consegue, secondo i principi generali, l'automatica ed immediata risoluzione del contratto per impossibilita` sopravvenuta, con effetto estintivo riguardo agli obblighi delle parti relativi alle reciproche prestazioni; conseguentemente viene meno in tale ipotesi anche la causa dell'obbligazione accessoria dell'indennita` di avviamento, collegata al rapporto principale sia funzionalmente che strutturalmente per l'inerenza all'immobile locato. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 34, comma primo, L. 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui, nell'indicare le ipotesi di cessazione del rapporto in cui non e` dovuta la indennita` di avviamento commerciale, non prevede il caso di risoluzione della locazione a causa della distruzione dell'immobile). - v. S.n. 36/1980.
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - MISURA DELL'INDENNITA' DI AVVIAMENTO - QUESTIONE SOLLEVATA PRIMA CHE IL GIUDICE A QUO SI SIA ESPRESSO SULLA DOMANDA PRINCIPALE - IRRILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 34 legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede, per il caso di cessazione del rapporto di locazione degli immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo, l'attribuzione di un indennizzo proporzionale al maggior danno risentito dal conduttore, non potendo tale indennizzo essere oggetto di rivalutazione monetaria, in quanto dall'ordinanza di rimessione emerge che la questione risulta sollevata prima che il giudice a quo si sia espresso sulla domanda principale cosi' rendendo la stessa ordinanza di rinvio prematura ed inconferente.
sentenza 3/1984massima n. 14704 LOCAZIONE - EQUO CANONE - IMPOSIZIONE E MISURA D'INDENNITA' PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO COMMERCIALE - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.
Il requisito della rilevanza implica necessariamente che la questione dedotta abbia nel procedimento a quo un'incidenza attuale e non meramente eventuale. Qualsiasi discussione sulla indennita` quando il recesso non e` stato ancora pronunciato, previo accertamento della validita` del motivo addotto, deve ritenersi assolutamente prematura, altrettanto dicasi per il problema della subordinazione della esecuzione del provvedimento di rilascio all'avvenuta corresponsione dell'indennita`, nonche` per la mancata previsione di un ulteriore motivo di recesso che, in tanto viene in evidenza in quanto sia stata esclusa l'invocabilita` di quello dedotto in via principale. Nemmeno l'espediente della separata prospettazione in giudizio della domanda diretta isolatamente all'accertamento della misura di indennizzo che sarebbe dovuta in caso di rilascio vale a rendere attuale la rilevanza in pendenza del processo diretto al rilascio. (Inammissibilita` per difetto di rilevanza delle questioni di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 Cost., degli artt. 29, 34, 69, commi settimo ed ottavo, L. 27 luglio 1978 n. 392, e dell'art. 73 stessa L. 27 luglio 1978 n. 392, quale modificato dall'art. 1 bis d.l. 30 gennaio 1979 n. 21, convertito con modificazioni nella L. 31 marzo 1979 n. 3).
Riguarda ancheart. 69 Legge sull’equo canoneart. 29 Legge sull’equo canoneart. 1-bis d.l. 21/1979art. 73 Legge sull’equo canone
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - INDENNITA' DI AVVIAMENTO - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 41, 42 E 47 COST. - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Nella denunziata disposizione non e` ravvisabile la violazione dell'art. 3 Cost., non sussistendo alcuna irrazionale discriminazione, perche` il legislatore ha inteso ristabilire l'equilibrio nel rapporto tra le parti, in relazione all'avviamento dell'impresa, come fenomeno avente inerenza soprattutto all'immobile in cui la medesima viene esercitata, per evitare l'arricchimento senza giusta causa del locatore ed ha escluso i casi in cui prevale l'elemento personale, organizzativo e imprenditoriale, indipendentemente dalla sede. Non vi e` violazione dell'art. 41 Cost., potendo la liberta` di iniziativa economica privata essere condizionata per il perseguimento di fini sociali, purche` - come nella specie - non ne conseguano gravi ostacoli al suo esercizio. E' da escludere poi la violazione dell'art. 42 Cost., perche` non si verifica un'espropriazione, trattandosi della mera imposizione del pagamento di una somma di denaro tendente a garantire il corrispettivo dell'utilita` che l'onerato trarrebbe dall'immobile valorizzato dall'avviamento impressogli dal conduttore. Ne` vi e` infine, contrasto con l'art. 47 Cost., perche` la normativa censurata non incide in se` sul fenomeno del risparmio, costituendo una regolamentazione settoriale del godimento della proprieta`, ispirata a fini sociali ed economici. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 47 Cost. - dell'art. 34 L. 27 luglio 1978 n. 392).