Art. 32 — Attribuzione del podestà per la vigilanza sulle costruzioni
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[1]Il podesta' esercita la vigilanza sulle costruzioni che si eseguono nel territorio del Comune per assicurarne la rispondenza alle norme della presente legge e dei regolamenti, alle prescrizioni del piano regolatore comunale ed alle modalita' esecutive fissate nella licenza di costruzione. Esso si varra' per tale vigilanza dei funzionari ed agenti comunali e d'ogni altro modo di controllo che ritenga opportuno adottare.
[2]Qualora sia constatata l'inosservanza delle dette norme, prescrizioni e modalita' esecutive, il podesta' ordina l'immediata sospensione dei lavori con riserva dei provvedimenti che risultino necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino. L'ordine di sospensione cessera' di avere efficacia se entro un mese dalla notificazione di esso il podesta' non abbia adottato e notificato i provvedimenti definitivi.
[3]Nel caso di lavori iniziati senza licenza o proseguiti dopo l'ordinanza di sospensione il podesta' puo', previa diffida e sentito il parere della Sezione urbanistica compartimentale ordinarne la demolizione a spese del contravventore senza pregiudizio delle sanzioni penali.
[4]Quando l'inosservanza si riferisca a costruzioni eseguite da Amministrazioni statali o dal Partito Nazionale Fascista ed organizzazioni proprie e dipendenti, il podesta' ne informa il Ministero dei lavori pubblici agli effetti del precedente articolo. 29.
Testo in vigore dal 16 ottobre 1942 al 17 marzo 1985
