Legge urbanistica

Art. 32 — Attribuzione del podestà per la vigilanza sulle costruzioni

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[1]Il podesta' esercita la vigilanza sulle costruzioni che si eseguono nel territorio del Comune per assicurarne la rispondenza alle norme della presente legge e dei regolamenti, alle prescrizioni del piano regolatore comunale ed alle modalita' esecutive fissate nella licenza di costruzione. Esso si varra' per tale vigilanza dei funzionari ed agenti comunali e d'ogni altro modo di controllo che ritenga opportuno adottare.

[2]Qualora sia constatata l'inosservanza delle dette norme, prescrizioni e modalita' esecutive, il podesta' ordina l'immediata sospensione dei lavori con riserva dei provvedimenti che risultino necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino. L'ordine di sospensione cessera' di avere efficacia se entro un mese dalla notificazione di esso il podesta' non abbia adottato e notificato i provvedimenti definitivi.

[3]Nel caso di lavori iniziati senza licenza o proseguiti dopo l'ordinanza di sospensione il podesta' puo', previa diffida e sentito il parere della Sezione urbanistica compartimentale ordinarne la demolizione a spese del contravventore senza pregiudizio delle sanzioni penali.

[4]Quando l'inosservanza si riferisca a costruzioni eseguite da Amministrazioni statali o dal Partito Nazionale Fascista ed organizzazioni proprie e dipendenti, il podesta' ne informa il Ministero dei lavori pubblici agli effetti del precedente articolo. 29.

Testo in vigore dal 16 ottobre 1942 al 17 marzo 1985

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 182/1984

    Parametro
    27 giugno 1984

    Non è ammissibile la questione di legittimità costituzionale riferita a norme diverse e alternative, in quanto il giudizio di legittimità costituzionale non può essere chiesto e pronunciato in via astratta ed ipotetica, ma solo rispetto alle disposizioni che il giudice di merito ritiene di dovere applicare. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 9 e 112 Cost. - dell'art. 41 in relazione all'art. 32 della L. 17 agosto 1942 n. 1150, ovvero dell'art. 17 in relazione all'art. 15 della L. 28 gennaio 1977 n. 10, nella parte in cui è esclusa l'applicazione della misura di sicurezza della confisca penale nei confronti di imputati per reati edilizi). - cfr. S.nn. 195/1982 e 30/1983.

    Art. 3 cost. · Art. 9 cost. · Art. 112 cost. · Art. 41 Legge urbanistica

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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