Art. 22 — Ritenuta progressiva a favore del Fondo sociale sulle pensioni eccedenti l'importo di lire 7 milioni e 200 mila annue
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I titolari di pensione del Fondo speciale di previdenza per gli addetti ai servizi di telefonia di importo annuo compreso tra 7 milioni e 200 mila e 12 milioni di lire sono tenuti a versare con decorrenza 1 gennaio 1968 al Fondo sociale di cui alla legge 21 luglio 1965, n. 903, un contributo pari al 16 per cento della pensione percepita. Per la parte di pensione eccedente i 12 milioni e fino a 18 milioni e' dovuto inoltre al Fondo sociale un contributo pari al 32 per cento di detta eccedenza. Per la parte di pensione eccedente i 18 milioni di lire e' dovuto al Fondo sociale un ulteriore contributo pari al 48 per cento. L'importo annuo delle pensioni soggette alla ritenuta di cui al primo comma non puo' comunque essere inferiore ai 7 milioni e 200 mila lire. Il contributo di solidarieta' di cui al presente articolo e' trattenuto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in sede di liquidazione della pensione, ed e' versato direttamente dal medesimo Istituto al Fondo predetto.
Testo in vigore dal 29 luglio 1967 al 27 aprile 1968
