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I titolari di pensione del Fondo speciale di previdenza per gli addetti ai servizi di telefonia di importo annuo compreso tra 7 milioni e 200 mila e 12 milioni di lire sono tenuti a versare con decorrenza 1 gennaio 1968 al Fondo sociale di cui alla legge 21 luglio 1965, n. 903, un contributo pari al 16 per cento della pensione percepita. 1 Per la parte di pensione eccedente i 12 milioni e fino a 18 milioni e' dovuto inoltre al Fondo sociale un contributo pari al 32 per cento di detta eccedenza. Per la parte di pensione eccedente i 18 milioni di lire e' dovuto al Fondo sociale un ulteriore contributo pari al 48 per cento. L'importo annuo delle pensioni soggette alla ritenuta di cui al primo comma non puo' comunque essere inferiore ai 7 milioni e 200 mila lire. Il contributo di solidarieta' di cui al presente articolo e' trattenuto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in sede di liquidazione della pensione, ed e' versato direttamente dal medesimo Istituto al Fondo predetto.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 20 marzo 1968, n. 369

1

La L. 20 marzo 1968, n. 369 ha disposto (con l'articolo unico) che "La decorrenza del termine di cui al primo comma dell'art. 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583, e' differita al 1 aprile 1968".

Testo in vigore dal 27 aprile 1968 al 20 giugno 1975

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 119/1981

    Ha colpito questo articolo
    7 luglio 1981

    Per costante giurisprudenza di questa Corte il radicale difetto di motivazione in punto di rilevanza implica che la questione debba essere dichiarata inammissibile, non avendo per tal verso il giudice a quo ottemperato al precetto dell'art. 23 della l. 11 marzo 1953, n. 87. È pertanto inammissibile la questione qualora l'ordinanza di rimessione non contenga il benche` minimo accenno alla fattispecie oggetto del giudizio a quo ne` motivi in qual modo la questione medesima necessariamente rilevi ai fini del decidere (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 22 l. 13 luglio 1968, n. 583 e unico l. 20 marzo 1968, n. 369, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.). - cfr. SS. nn. 134/1980, 43/1981 e 81/1981

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 22 Miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo Speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4 dicembre 1956, n. 1450 e 11 dicembre 1962, n. 1790

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 198/1981

    Questione infondata
    17 dicembre 1981

    Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 119/1981.

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 22 Miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo Speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4 dicembre 1956, n. 1450 e 11 dicembre 1962, n. 1790 · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 146/1972

    Questione infondata
    27 luglio 1972

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583 (miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4 dicembre 1956, n. 1450, e 11 dicembre 1962, n. 1730), e dell'articolo unico della legge 20 marzo 1968 (nuova decorrenza per l'applicazione delle norme contenute nell'art. 22 della legge 13 luglio 1967 n. 583, sui trattamenti posti a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia,e loro estensione ad altre forme di pensione) così come sollevata in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 53 della Costituzione. E ciò perché una norma destinata ad essere applicata nei confronti di tutti indistintamente gli appartenenti ad una stessa categoria razionalmente individuata non disattende il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 ne' quello di cui all'art. 53 Cost. E non disattende altresì i principi proclamati negli artt. 36 e 38 della Costituzione perché "la ritenuta progressiva" sulle altre pensioni disposta dalle norme impugnate, ha sostanzialmente carattere di prestazione imposta. E, pur tenendo conto della particolare protezione di cui godono le retribuzioni dei lavoratori, è certo che le loro pensioni, salvo espresse eccezioni, non si sottraggono al regime tributario.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 27 aprile 1968

Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1967 al 27 aprile 1968.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 20 marzo 1968, n. 369

    La L. 20 marzo 1968, n. 369 ha disposto (con l'articolo unico) che "La decorrenza del termine di cui al primo comma dell'art. 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583, e' differita al 1 aprile 1968".

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urn:nir:stato:legge:1967-07-13;583~art22 · fonte del testo